Cessata materia del contendere e spese per ottemperanza tardiva del Ministero (TAR Piemonte n. 278 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione del giudicato civile da parte dell’Amministrazione in corso di causa determina la cessazione della materia del contendere, restando assorbita ogni ulteriore domanda. Le spese di lite vanno tuttavia poste a carico dell’Amministrazione sulla base del principio della soccombenza virtuale, quando risulti provato che il pagamento è intervenuto solo dopo la notifica e l’iscrizione a ruolo del ricorso. La condanna presuppone la verifica dei presupposti del rito, tra cui il passaggio in giudicato del titolo, la sua notifica e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche all’ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il TAR Piemonte per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in suo favore, della retribuzione professionale docente, maggiorata di interessi legali. Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato all’Amministrazione.
Nel corso del giudizio la ricorrente ha dapprima riconosciuto l’avvenuto pagamento, poi ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere con condanna dell’Amministrazione alle spese. Il Ministero si è costituito e, in memoria, ha rappresentato che gli importi erano in liquidazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la somma oggetto del giudicato è stata accreditata alla ricorrente con il cedolino del mese di agosto 2025, quindi in pendenza del giudizio di ottemperanza. Da qui la dichiarazione di cessata materia del contendere per intervenuta esecuzione del titolo.
La questione centrale riguarda la regolamentazione delle spese. Il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza virtuale, osservando che, in assenza del pagamento sopravvenuto, sarebbero sussistiti tutti i presupposti per l’accoglimento della domanda.
Il giudice ha verificato gli elementi del rito: il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notifica al domicilio reale del Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni tra la notifica del titolo e quella del ricorso, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996. Tale termine, richiamato anche da TAR Lombardia Milano, Sez. II, n. 3479 del 2024, è applicabile al giudizio di ottemperanza.
Ha inoltre escluso la legittimazione della parte a domandare l’ottemperanza per le spese legali liquidate in favore dei procuratori antistatari, richiamando TAR Puglia Lecce, Sez. I, n. 1267 del 2024.
Quanto alla liquidazione, il Collegio ha richiamato i parametri del D.M. 55/2014, riducendoli in ragione dell’obiettiva semplicità e della marcata serialità dell’attività difensiva, nonché dell’esito della controversia, liquidando le spese in € 500,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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