Revisione prezzi nei contratti con revisione inserita automaticamente ex art. 1339 c.c. (TAR Puglia n. 1171 del 24.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di appalto di servizi a esecuzione periodica o continuata stipulati con la Pubblica Amministrazione, la clausola di revisione periodica del prezzo prevista dall’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 ha natura imperativa, poiché strumentale al controllo delle sopravvenienze economiche e alla tutela dell’interesse pubblico alla qualità della prestazione; essa si inserisce automaticamente nel contratto ex art. 1339 c.c. e rende nulle le clausole difformi, senza contagiare l’intero negozio, in applicazione dell’art. 1419 c.c.. La disciplina speciale prevale sull’art. 1664 c.c. e, nelle convenzioni Consip che recepiscono il meccanismo legale, il diritto al compenso revisionale matura dal secondo anno di attività. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. copre sia l’an sia il quantum della pretesa. Gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 decorrono solo dalla pubblicazione della sentenza che accerta la spettanza del compenso, non già dalla scadenza dei corrispettivi.

Il Fatto

Una società affidataria di servizi di pulizia nell’ambito di una convenzione Consip stipulata nel 2013, con Ordinativo Principale di Fornitura e successivi atti aggiuntivi emessi da un istituto scolastico, chiedeva al TAR l’accertamento del diritto alla revisione prezzi maturato da settembre 2018, l’annullamento del diniego opposto all’istanza e la condanna al pagamento dell’importo di € 3.843,00 oltre IVA, con interessi moratori. La società deduceva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e l’operatività del meccanismo revisionali previsto dall’art. 10, comma 5, della Convenzione Consip e dall’art. 9.4 del Capitolato tecnico, richiamando l’art. 115 d.lgs. n. 163/2006. Si costituivano il Ministero, Consip e l’Istituto scolastico, resistendo alla domanda.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., in quanto la controversia, relativa alla clausola di revisione del prezzo in un contratto ad esecuzione continuata, rientra nella previsione dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006. Il Collegio, richiamando il Consiglio di Stato n. 4655 del 2025 e le Sezioni Unite n. 3160 del 2019, ha precisato che la giurisdizione esclusiva ha ormai portata ampia e generale e copre sia le questioni relative all’an della pretesa sia quelle attinenti alla quantificazione del compenso, superando il tradizionale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione giuridica azionata.

Nel merito, il Collegio ha ricostruito l’evoluzione normativa dell’istituto, evidenziando che la revisione prezzi nei contratti pubblici costituisce una tipica clausola esorbitante rispetto al diritto contrattuale comune. Richiamando l’orientamento consolidato, ha ribadito che l’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 detta una disciplina speciale e imperativa, che prevale sull’art. 1664 c.c. e che si impone sulle pattuizioni private attraverso il meccanismo dell’inserzione automatica ex art. 1339 c.c., con conseguente nullità delle clausole difformi ma non dell’intero contratto, ex art. 1419 c.c..

Nella fattispecie, la lex specialis di gara — ossia l’art. 10, comma 5, della Convenzione Consip e l’art. 9.4 del Capitolato tecnico, in combinato disposto con l’allegato D, Sezione 4 — recepiva espressamente il meccanismo legale, prevedendo l’aggiornamento annuale del canone in misura pari al 100% della variazione Istat dell’indice dei prezzi al consumo (FOI) dopo dodici mesi dalla stipula dell’ordinativo principale. Tale previsione, unitamente alla natura imperativa della clausola, ha determinato il riconoscimento in capo alla ricorrente del diritto alla revisione prezzi a partire dal secondo anno di attività, per il periodo settembre 2018 – 29 febbraio 2020.

Quanto agli interessi, il TAR ha invece accolto solo parzialmente la domanda, riconoscendo la decorrenza degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo. Ha escluso la più favorevole decorrenza dalla scadenza dei corrispettivi, poiché prima della determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso revisionale e della scadenza legale o convenzionale per il pagamento non può trovare applicazione l’interesse di mora previsto per le transazioni commerciali. La parziale soccombenza reciproca e la complessità delle questioni di giurisdizione hanno infine indotto il Collegio a disporre la compensazione integrale delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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