Revoca posto barca per falsa dichiarazione di sede: nullo il comodato non registrato (TAR Puglia n. 1144 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittimo il provvedimento di revoca dell’assegnazione di un posto di ormeggio comunale allorché il requisito della sede legale, dichiarato in sede di domanda, risulti supportato da un contratto di comodato di immobile radicalmente nullo perché non registrato, ai sensi dell’art. 1803 cod. civ. e degli artt. 5 e 16 d.P.R. n. 131/1986. La tardiva registrazione del contratto produce effetti ex tunc esclusivamente nel rapporto tra le parti contraenti e non è opponibile ai terzi e, a fortiori, alla Pubblica Amministrazione. Non è invocabile, in modo tautologico e autoreferenziale, quale requisito di partecipazione, la sede operativa identificata con il medesimo bene della vita oggetto dell’assegnazione, ossia il posto di ormeggio. Le non veritiere dichiarazioni contenute nell’istanza paralizzano l’applicabilità dei termini di cui agli artt. 21-quinquies e 21-nonies legge n. 241/1990.
Il Fatto
Un soggetto impugnava dinanzi al TAR la revoca, disposta dal Comune, dell’assegnazione di un posto di ormeggio, ottenuta a seguito di un avviso pubblico che riconosceva una priorità ai soggetti aventi la sede legale od operativa nel territorio comunale. La revoca era stata disposta all’esito di attività investigativa della Guardia di Finanza, dalla quale era emersa l’insussistenza del requisito dichiarato.
In particolare, il ricorrente aveva dichiarato di essere titolare di una ditta individuale con sede legale in Otranto, ma gli accertamenti avevano rivelato che per l’immobile, ove la sede era stata dichiarata aperta poco prima della scadenza del bando, non sussisteva alcun titolo giuridico di disponibilità, essendo il contratto di comodato esibito radicalmente nullo per mancata registrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto l’istanza di integrazione del contraddittorio, ritenuta irrilevante in ragione della manifesta infondatezza del ricorso, definito con sentenza breve ex art. 60 cod. proc. amm..
Nel merito, ha giudicato infondate le censure relative alla violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990 e all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento. Ha rilevato che il provvedimento impugnato e gli atti presupposti erano supportati da una puntuale istruttoria e da un’adeguata motivazione, anche mediante il richiamo alla relazione e all’attività investigativa della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza.
Quanto al terzo motivo, il Tribunale ha escluso ogni rilievo alla tardiva registrazione del contratto di comodato, effettuata successivamente alla scadenza del bando. Ha precisato che l’effetto ex tunc della registrazione opera esclusivamente tra le parti contraenti e non è opponibile ai terzi e, a fortiori, alla Pubblica Amministrazione, confermando la nullità dell’atto.
Il Collegio ha inoltre respinto l’assunto secondo cui il requisito della sede operativa nel Comune fosse comunque integrato, rilevando che la sede operativa non può essere identificata con il porto o il pontile, in quanto il posto di ormeggio rappresenta l’utilità che il ricorrente intende conseguire e non può essere invocato in modo autoreferenziale come presupposto per ottenerlo.
Da ultimo, il Tribunale ha dichiarato infondato il quinto motivo, affermando che le non veritiere dichiarazioni rese nell’istanza di assegnazione paralizzano l’applicabilità dei termini previsti dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies legge n. 241/1990 per l’esercizio del potere di revoca e annullamento d’ufficio. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore della Guardia di Finanza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.