Falsa dichiarazione sulla sede operativa e revoca del posto di ormeggio (TAR Puglia n. 1141 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le false dichiarazioni rese dal soggetto nell’istanza di assegnazione di un posto di ormeggio comunale, in ordine al possesso del requisito della sede operativa, paralizzano l’applicabilità dei termini di cui agli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. n. 241/1990, legittimando la revoca dell’assegnazione. Il requisito della sede operativa non può essere identificato tautologicamente con il pontile di attracco o con il posto di ormeggio oggetto dell’istanza, costituendo quest’ultimo il bene della vita che il soggetto intende conseguire. L’amministrazione può legittimamente revocare l’assegnazione sulla base di un’istruttoria che evidenzi l’assenza del requisito dichiarato, ancorché la relativa attività investigativa sia stata svolta nell’ambito di un procedimento penale.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva revocato l’assegnazione del posto di ormeggio, disposta a seguito di un’attività di indagine della Guardia di Finanza che aveva evidenziato l’assenza del dichiarato requisito della sede operativa nel Comune.

L’attività investigativa, avviata su segnalazione all’Autorità Giudiziaria, aveva accertato che la società vantava una sede operativa a Otranto solo formalmente, avendo richiesto la relativa variazione alla Camera di Commercio con decorrenza retroattiva. Evocato in giudizio, il controinteressato contestava la propria legittimazione e deduceva l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente respinto l’istanza istruttoria per la sua assoluta genericità, rilevando che il ricorso era maturo per la decisione.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto infondate le censure volte a sostenere la sussistenza del requisito della sede operativa, identificandola con il pontile di attracco e il posto di ormeggio. Una simile ricostruzione è stata giudicata tautologica: il posto di ormeggio costituisce l’utilità che il ricorrente intende conseguire e non può essere invocato come presupposto per conseguirla.

Quanto al difetto di motivazione e di istruttoria, il provvedimento impugnato è stato ritenuto supportato da una puntuale attività istruttoria e da un’adeguata motivazione, anche mediante il richiamo alla relazione della Guardia di Finanza. La Corte ha quindi escluso i denunciati vizi di eccesso di potere e la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990.

Da ultimo, il Collegio ha dichiarato infondato il motivo relativo alla violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. n. 241/1990, affermando il principio per cui le false dichiarazioni rese nell’istanza di assegnazione paralizzano l’applicabilità dei termini per l’esercizio del potere di autotutela. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna alle spese in favore del controinteressato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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