Rivelazione di segreto d’ufficio: nessun reato se l’atto è comunicato a chi ha titolo all’accesso, pur senza le forme (Cass. pen. 6873/2026)
Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 6873 del 2026 (ud. 14 gennaio 2026; R.G.N. 31225/2025) — Presidente Giorgio Fidelbo, Relatore Paolo Di Geronimo.
Il principio di diritto
In tema di rivelazione di segreti d’ufficio (art. 326 c.p.), il divieto di divulgazione comprende le notizie sottratte alla conoscenza di qualsiasi soggetto estraneo all’amministrazione e quelle divulgabili ai soli titolari del diritto di accesso. La mera inosservanza delle modalità procedurali di esercizio del diritto di accesso non integra il reato: questo è configurabile soltanto quando l’atto sia comunicato a un soggetto privo di titolo a conoscerlo. Il verbale di sopralluogo urbanistico — atto di vigilanza edilizia non coperto da segreto istruttorio e ostensibile — comunicato al privato interessato, titolare del diritto di accesso, non integra il reato, a prescindere dalle modalità concrete della comunicazione.
Il fatto
Un sindaco era stato condannato in appello per rivelazione di segreto d’ufficio — per aver reso noto al tecnico incaricato dal privato il contenuto di un verbale di sopralluogo eseguito su un cantiere edile — e per la contravvenzione urbanistica di cui all’art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380/2001; era stato invece assolto dai reati di abuso d’ufficio per sopravvenuta abrogazione. L’imputato ricorreva per cassazione.
La motivazione
Sul reato di cui all’art. 326 c.p. il ricorso è fondato. Il verbale di sopralluogo rientra nell’ordinaria attività di vigilanza urbanistico-edilizia (art. 27 d.P.R. n. 380/2001) e non è atto di indagine coperto da segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p. La disciplina dell’accesso (artt. 22, 24 e 25 l. n. 241/1990), il dovere di riservatezza dell’agente pubblico (art. 15 d.P.R. n. 3/1957) e la pubblicità degli atti comunali (art. 10 TUEL) impongono di distinguere: l’atto sottratto a chiunque; l’atto conoscibile solo dall’avente diritto in base a uno specifico interesse; l’atto accessibile a tutti. Precisando i propri precedenti (Sez. 6, Agnetto; Mango; Canu), la Corte afferma che, quando il destinatario della comunicazione era effettivamente titolare del diritto a esserne informato, viene meno in radice la violazione del segreto: l’eventuale mancato rispetto delle modalità di accesso resta confinato all’ambito amministrativo e non integra il reato.
Il ricorso è invece inammissibile quanto alla contravvenzione urbanistica (censure di merito e generiche sull’illegittimità del titolo edilizio in area boschiva). La Corte esclude la prescrizione, computando la sospensione ex art. 159 c.p. secondo Sez. U, n. 20989/2024, e richiama il principio del giudicato parziale (Sez. U, Aiello, n. 6903/2016). Esclusa la rilevanza penale dell’art. 326, procede direttamente alla rideterminazione della pena ex art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.
Il dispositivo
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 326 c.p. perché il fatto non sussiste; dichiara inammissibile il ricorso nel resto e ridetermina la pena per la contravvenzione residua in dieci giorni di arresto ed euro ottomila di ammenda, con sospensione condizionale e non menzione.
Implicazioni pratiche
La sentenza fissa un criterio operativo per i pubblici amministratori: la responsabilità ex art. 326 c.p. dipende dalla legittimazione del destinatario a conoscere l’atto, non dalla forma con cui la conoscenza è stata veicolata. La violazione delle procedure di accesso produce conseguenze sul piano amministrativo, ma non trasforma in reato la comunicazione di un atto ostensibile a chi ne aveva diritto.
Provvedimento integrale: scarica il PDF