Sospensione degli esami di idoneità annuali per alunni di scuole straniere autorizzate (TAR Puglia n. 426 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di sostenere gli esami di idoneità per gli alunni frequentanti una scuola straniera riconosciuta all’estero sussiste esclusivamente in ipotesi di passaggio dei medesimi presso una scuola statale ovvero paritaria italiana, e non anche come adempimento annuale imposto per il solo fatto della frequenza di un istituto estero autorizzato. Tale regime, previsto per gli alunni del primo ciclo dall’art. 10, comma 7, d.lgs. n. 62/2017, non può essere esteso dalla pubblica amministrazione tramite atti generali che ne amplino la portata applicativa, configurandosi in tal caso un’eccesso di potere per violazione di legge.
Il Fatto
Una società che gestisce una scuola internazionale autorizzata in Puglia impugnava le note con cui l’Ufficio Scolastico Regionale aveva affermato che la frequenza delle scuole straniere autorizzate non costituisce adempimento dell’obbligo di istruzione italiano, imponendo agli alunni di sostenere annualmente gli esami di idoneità presso una scuola del sistema nazionale di istruzione.
La ricorrente contestava la legittimità di tale interpretazione, sostenendo che la normativa vigente subordina l’obbligo degli esami di idoneità alla sola ipotesi di passaggio dell’alunno da una scuola straniera a una scuola statale o paritaria italiana, e chiedeva la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, nella fase cautelare, ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris con riguardo ai primi due motivi di ricorso. Ad un sommario esame, la disciplina di riferimento — individuata nell’art. 10, comma 7, d.lgs. n. 62/2017, richiamato anche dall’art. 3 del decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. per la Puglia n. 63739 del 16.10.2025, nonché dall’art. 2, comma 8, D.M. n. 218 dell’11.11.2025 — impone lo svolgimento dell’esame di idoneità soltanto in caso di eventuale passaggio dell’alunno a una scuola statale o paritaria italiana, e non già come obbligo annuale automatico per la frequenza della scuola straniera.
Il Collegio ha inoltre ravvisato il periculum in mora, in quanto, in assenza di sospensione, gli alunni sarebbero stati sottoposti a breve termine a prove d’esame non precedentemente programmate, senza un’idonea preparazione, in particolare per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso l’efficacia delle note impugnate, fissando l’udienza pubblica di merito.
Nota della Redazione
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