L’annotazione nel casellario ANAC impone la valutazione concreta di affidabilità (TAR Puglia n. 425 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mera pubblicazione della delibera di aggiudicazione all’albo pretorio non è idonea a determinare la decorrenza del termine di impugnazione se non è accompagnata dalla comunicazione individuale dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. n. 36/2023. L’annotazione di un provvedimento interdittivo, adottato e contestualmente revocato prima dell’indizione della gara, nella sezione “B” del casellario ANAC non integra la causa di esclusione automatica di cui all’art. 94, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 36/2023 per difetto di attualità dell’effetto interdittivo, ma impone alla stazione appaltante una valutazione concreta, non meramente formale, ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 36/2023. Tale valutazione, che costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, deve essere esplicitata con riferimento anche alle risoluzioni per inadempimento dichiarate dal concorrente, ove verificatesi nell’arco temporale di cui all’art. 96, comma 10, lett. c), n. 3), d.lgs. n. 36/2023. L’eccezione di inammissibilità del ricorso principale, finalizzata a contestare l’ammissione della ricorrente, deve essere veicolata con il ricorso incidentale nei termini di cui agli artt. 42 e 120 c.p.a.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione, la determinazione di ammissione e la successiva aggiudicazione in favore della controinteressata della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di riqualificazione di un presidio ospedaliero. Ha dedotto, in particolare, che la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere l’aggiudicataria, avendo questa dichiarato in gara un provvedimento interdittivo revocato e due risoluzioni per inadempimento.

Nel giudizio cautelare, la controinteressata ha eccepito la tardività del ricorso e l’inammissibilità per carenza di interesse, mentre l’Amministrazione ha resistito.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente superato l’eccezione di tardività, rilevando che l’aggiudicazione era stata comunicata individualmente solo in data 01.07.2026 e che la pubblicazione all’albo pretorio non è di per sé sufficiente a far decorrere il termine di impugnazione, in assenza della comunicazione individuale ex art. 90 del d.lgs. n. 36/2023, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5257 del 2019 e del TAR Catanzaro, Sez. II, n. 1257 del 2024.

Ha altresì ritenuto che l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controinteressata, volta a contestare l’ammissione della ricorrente, dovesse essere proposta con ricorso incidentale, non potendo essere esaminata in quella sede.

Quanto al fumus, il Collegio ha accolto la doglianza relativa al difetto di istruttoria e motivazione. Ha chiarito che il provvedimento interdittivo, adottato e revocato prima dell’indizione della gara, non integra l’esclusione automatica ex art. 94, comma 5, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023, come affermato dal TAR Veneto, Sez. I, n. 517 del 2026. Tuttavia, essendo stato annotato nella sezione “B” del casellario ANAC, esso assume rilevanza ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023, che impone alla stazione appaltante una valutazione concreta e non una mera formula di stile, come precisato dal TAR Lazio, Sez. I, n. 4926 del 2026.

Il TAR ha rilevato che tale valutazione era stata del tutto pretermessa, non solo con riguardo all’interdittiva ma anche rispetto alle due risoluzioni per inadempimento dichiarate dalla controinteressata, aventi rilevanza perché verificatesi nell’arco temporale di cui all’art. 96, comma 10, lett. c), n. 3), del d.lgs. n. 36/2023, come sostenuto dal TAR Lombardia, Sez. I, n. 227 del 2026. La stazione appaltante, pertanto, non poteva esimersi dall’esplicitare le ragioni per cui aveva comunque ritenuto l’impresa affidabile, alla luce della pregnanza delle vicende professionali dichiarate, in conformità al principio espresso dal Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1500 del 2021.

Accolta l’istanza cautelare, il Collegio ha disposto la sospensione e il contestuale riesame del provvedimento impugnato, assegnando all’Amministrazione un termine di sessanta giorni per l’esercizio della doverosa discrezionalità tecnica, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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