Obbligo del commissario ad acta di eseguire il giudicato sulla Carta docente (TAR Sardegna n. 124 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione che non ha dato integrale esecuzione a una sentenza passata in giudicato, limitandosi a liquidare le spese legali ma non il capitale riconosciuto, è inadempiente. Il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso e nomina un commissario ad acta, individuato nella struttura dell’Amministrazione debitrice, assegnando un termine per l’esecuzione in via sostitutiva. Per l’attività commissariale affidata a un dipendente pubblico già inserito nell’ente non è dovuto alcun compenso.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23, per un importo complessivo di euro 1.000,00. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato. L’Amministrazione, tuttavia, aveva provveduto solo alla liquidazione delle spese legali, lasciando ineseguito il pagamento del capitale. La docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria di inottemperanza e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che l’Amministrazione, pur avendo ottemperato parzialmente alla sentenza con il pagamento delle spese legali, non aveva eseguito la parte relativa al riconoscimento del capitale. La difesa dell’Amministrazione, in udienza, aveva dichiarato di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento, senza però fornire indicazioni utili per una soluzione bonaria della controversia. Tale circostanza ha integrato gli estremi della mancata ottemperanza al giudicato.
Il Collegio ha accolto l’istanza di nomina del commissario ad acta, individuandolo nel Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente dell’Ufficio. È stato assegnato il termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della decisione per l’esecuzione del giudicato.
Il TAR ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso. La circostanza che il commissario appartenga all’ente debitore non preclude la nomina, ma incide esclusivamente sul profilo economico dell’incarico.
Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario. La decisione è stata emessa all’esito della camera di consiglio del 15 gennaio 2026, con dispositivo di accoglimento del ricorso e nomina del commissario per l’esecuzione in via sostitutiva.
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Nota della Redazione
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