Archiviazione nulla osta Flussi 2025 e tardività del ricorso (TAR Lombardia n. 3022 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione all’interessato dell’atto di archiviazione di un’istanza di nulla osta al lavoro subordinato, effettuata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo indicato dal richiedente nell’istanza stessa, è idonea a far decorrere il termine decadenziale di sessanta giorni per la proposizione del ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 29 cod. proc. amm.. La sola allegazione dell’avvenuto successivo caricamento della documentazione sul portale informatico, in assenza di contestazione della ricezione della comunicazione, non vale a superare la decadenza. L’eventuale istanza di riesame in autotutela presentata dopo la scadenza del termine non è idonea a far rivivere il potere di impugnazione, ormai consumato.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino egiziano, impugnava il provvedimento del 12 settembre 2025 con cui la Prefettura di Milano aveva disposto l’archiviazione dell’istanza di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale, presentata a suo favore dal legale rappresentante di una società edile in relazione al c.d. Decreto Flussi 2025. L’archiviazione era stata disposta per la mancata trasmissione, entro il termine perentorio di otto giorni, del contratto di soggiorno da sottoscrivere digitalmente, ai sensi dell’art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998.
Avverso tale provvedimento, il lavoratore proponeva ricorso, notificato il 28 aprile 2026, deducendo di non aver ricevuto alcuna comunicazione e di aver tentato di sollecitare la definizione del procedimento. Si costituiva il Ministero dell’Interno, eccependo la tardività del ricorso e producendo la documentazione comprovante l’avvenuta comunicazione dell’atto impugnato alla casella PEC indicata nell’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, in via preliminare, ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività. Dagli atti depositati dall’Amministrazione resistente risultava, infatti, che il provvedimento di archiviazione era stato comunicato in pari data alla casella PEC indicata nell’istanza, alla quale erano state recapitate anche le precedenti comunicazioni procedurali, tra cui il preavviso di rigetto al quale il datore di lavoro aveva dato riscontro. L’Avvocatura aveva depositato la ricevuta di avvenuta consegna del provvedimento alla predetta casella di posta elettronica certificata.
La circostanza che il lavoratore avesse dichiarato di non aver ricevuto la comunicazione non è stata ritenuta sufficiente a superare le evidenze documentali prodotte in giudizio. La Corte ha quindi affermato che la notifica del provvedimento, avvenuta in data 12 settembre 2025, faceva decorrere il termine decadenziale di sessanta giorni per l’impugnazione. Il ricorso, notificato il 28 aprile 2026, era stato proposto ben oltre tale termine, con conseguente declaratoria di irricevibilità.
Quanto alla dedotta presentazione di un’istanza di riesame in autotutela, il Collegio non l’ha considerata idonea a incidere sulla già maturata decadenza. La pronuncia in rito ha comportato la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della natura della decisione.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.