Omessa istruttoria sulla non delocalizzabilità dell’impianto di telefonia: sospensione cautelare del PAU (TAR Puglia n. 420 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., sussiste il fumus boni iuris del ricorso avverso il Provvedimento Autorizzativo Unico per l’installazione di una stazione radio-base per telefonia mobile allorché l’Amministrazione comunale abbia omesso ogni istruttoria in ordine alla condizione di non delocalizzabilità dell’impianto, pure espressamente indicata nel parere dell’Autorità di Bacino richiamato nella motivazione del medesimo provvedimento. La sospensione interinale dell’efficacia del titolo abilitativo è disposta, previo bilanciamento degli interessi, a tutela dell’integrità della situazione giuridica dedotta in giudizio, ferma la verifica nel merito della legittimazione e dell’interesse ad agire dei ricorrenti e la necessità di approfondire l’effettiva configurabilità del vizio istruttorio.
Il Fatto
Il Comune di Gagliano del Capo rilasciava alla società controinteressata il Provvedimento Autorizzativo Unico n. 2 del 02/05/2026 per l’installazione di un nuovo impianto di radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare in area pubblica. Il titolo abilitativo richiamava, tra gli atti istruttori, il parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, nonché l’autorizzazione paesaggistica e la relazione di compatibilità idrologica e idraulica redatta da tecnici di parte.
I ricorrenti, residenti nelle vicinanze dell’area prescelta, impugnavano il provvedimento e gli atti presupposti, deducendo in via principale il difetto di istruttoria in ordine alla non delocalizzabilità dell’impianto rispetto ad alternative localizzative. La società controinteressata si costituiva in giudizio, proponendo ricorso incidentale avverso l’art. 7 delle NTA del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico e sollevando eccezioni preliminari di rito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, in sede di camera di consiglio, ha ritenuto anzitutto infondate, allo stato e sulla base del sommario vaglio proprio della fase cautelare, le eccezioni preliminari di rito sollevate dalla controinteressata, ferma restando la necessità di approfondire nell’opportuna sede di merito l’effettiva sussistenza della legittimazione e dell’interesse ad agire in capo ai ricorrenti.
Nel merito della domanda cautelare, il Collegio ha ravvisato il fumus boni iuris con specifico riguardo alla dedotta omessa istruttoria da parte dell’Amministrazione comunale. L’omissione riguarda la verifica della non delocalizzabilità della stazione radio-base, condizione espressamente indicata nel parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, atto richiamato nella motivazione del provvedimento autorizzativo impugnato e non oggetto di impugnazione da parte della società controinteressata.
La circostanza che l’organo tecnico consultivo avesse condizionato il proprio parere favorevole alla dimostrazione dell’impossibilità di localizzare altrove l’impianto, e che tale profilo non fosse stato sviluppato nell’istruttoria comunale, ha integrato gli estremi del vizio denunciato, rendendo l’autorizzazione prima facie illegittima.
Il Tribunale ha altresì valutato il pregnante bilanciamento degli interessi in conflitto: da un lato, l’interesse pubblico e imprenditoriale alla rapida realizzazione dell’infrastruttura di telecomunicazione; dall’altro, l’interesse dei ricorrenti a che l’opera sia assentita solo all’esito di un corretto procedimento istruttorio. Elemento decisivo è stato inoltre la circostanza che, allo stato, i lavori di installazione non risultassero avviati, sicché la sospensione non determinava alcun pregiudizio irreversibile per il gestore.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha disposto la sospensione interinale dell’efficacia del provvedimento autorizzativo unico, al fine di mantenere re adhuc integra la situazione fino alla decisione di merito, fissata per l’udienza pubblica del 10 maggio 2027, con integrale compensazione delle spese di lite della fase cautelare.
Nota della Redazione
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