Rinuncia del difensore priva di mandato speciale e sopravvenuto difetto di interesse (Cass. civ. Sez. 3 n. 3306 del 14.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione depositata dal difensore è inidonea a produrre l’effetto dell’estinzione del giudizio quando manchi il mandato speciale richiesto dall’art. 390, secondo comma, cod. proc. civ. Tale atto, pur non valido come rinuncia, è comunque sintomatico del sopravvenuto difetto di interesse della parte alla prosecuzione del giudizio. La sopravvenuta carenza di interesse comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con compensazione delle spese tra le parti costituite.
Il Fatto
La società ricorrente, dopo aver occupato un compendio industriale, presentava un’istanza di rimborso della tariffa rifiuti versata, sostenendo che una porzione dell’immobile fosse improduttiva di rifiuti. Il diniego opposto dall’ente gestore e il silenzio del Comune inducevano la società ad agire in giudizio.
La domanda era respinta dal Tribunale e la Corte d’Appello confermava la decisione. Avverso la sentenza della corte territoriale la società proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio di legittimità, i difensori della società depositavano una rinuncia al ricorso, deducendo il sopravvenuto mancato interesse alla prosecuzione. La Corte rilevava tuttavia che l’atto non era assistito dal mandato speciale conferito dalla parte, requisito indispensabile ai sensi dell’art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.
Richiamando la giurisprudenza consolidata, la Corte ha precisato che la mancanza del potere di rinunciare in capo al difensore rende l’atto, pur denominato rinuncia, inidoneo a determinare l’estinzione del giudizio di cassazione. Tale carenza non impedisce però di valutare l’atto come indice rivelatore del sopravvenuto difetto di interesse della parte a coltivare il ricorso.
La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese tra le parti costituite, in considerazione delle ragioni addotte. Ha infine escluso la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato, trattandosi di ipotesi di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.