Ottemperanza e commissario ad acta per l’inerzia sull’autotutela edilizia (TAR Abruzzo n. 348 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., il giudice ordina all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza che ha accertato l’illegittimità del silenzio inadempimento su un’istanza di annullamento in autotutela, assegnando un termine per l’adozione del provvedimento e nominando sin d’ora un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La nomina anticipata del commissario, unitamente alla fissazione di un termine ragionevole per l’adempimento, costituisce ragione ostativa all’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la cui funzione deterrente risulterebbe altrimenti vanificata. La statuizione commissariale assicura l’effettività della tutela anche in assenza di una previa diffida all’Amministrazione rimasta inerte.

Il Fatto

Una società proprietaria di terreni edificabili, dopo la risoluzione del contratto preliminare di vendita con la promissaria acquirente, chiedeva al Comune l’annullamento in autotutela della convenzione urbanistica e del permesso di costruire rilasciati in favore della società promissaria, non essendo quest’ultima proprietaria delle aree. Rimasta senza riscontro, la ricorrente proponeva ricorso avverso il silenzio, accolto dal TAR con sentenza che ordinava all’Amministrazione di provvedere espressamente entro trenta giorni.

Il Comune non eseguiva la pronuncia e la società proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina del Commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. L’Amministrazione e la controinteressata non si costituivano in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza, accertando l’esecutività della sentenza n. 448/2025 e la perdurante inerzia del Comune nell’avviare il procedimento di verifica in autotutela del titolo edilizio. Ha pertanto ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione alla pronuncia nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per assicurare l’effettività della tutela, il TAR ha nominato sin d’ora il Provveditore per le Opere Pubbliche dell’Abruzzo quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, stabilendo che lo stesso si insedi, a richiesta della parte ricorrente, solo in caso di ulteriore inadempienza e concluda il procedimento entro sessanta giorni dall’insediamento, a spese dell’Amministrazione inadempiente.

Quanto alla domanda di penalità di mora, il Collegio ne ha escluso l’applicazione, richiamando i limiti negativi della manifesta iniquità e delle “altre ragioni ostative” previsti dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La fissazione di un termine per l’adempimento e l’insediamento automatico del commissario alla scadenza rendono, allo stato, improbabile un ritardo imputabile all’Amministrazione e privano la misura della sua funzione deterrente.

Il ricorso è stato accolto con condanna del Comune alle spese, liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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