Occupazione suolo pubblico e subingresso abitativo: il TAR Puglia nega la cautela (TAR Puglia n. 415 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di occupazione di suolo pubblico, l’ordinanza dirigenziale che ingiunge il ripristino dello stato dei luoghi e lo sgombero coattivo, emessa all’esito di un accertamento di violazione del Codice della Strada, non è sospesa in via cautelare laddove l’occupazione risulti effettivamente abusiva e il ricorrente non dimostri la sussistenza di un titolo legittimante. Il potere comunale di irrogazione della sanzione accessoria dello sgombero è configurabile come autonomo e concorrente rispetto a quello prefettizio, non ricorrendo i presupposti per ritenere la sola alternatività. La censura di una SCIA di subingresso in un’attività commerciale, disposta dal Comune per assenza di titolo abilitativo, è legittima ove il subentro avvenga in un’attività già esercitata abusivamente su un posteggio fisso, tanto più in presenza di un precedente diniego non impugnato. In sede cautelare, la nuova istanza può essere accolta solo in presenza di sopravvenienze di fatto o di diritto che non consistano nella mera riproposizione di motivi già esaminati e respinti.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune di Gallipoli aveva ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi e lo sgombero coattivo di spazi ed aree pubbliche, per asserita occupazione abusiva di un posteggio fisso. Il provvedimento traeva origine da un verbale di contestazione per violazione dell’art. 20, commi 1 e 4, del Codice della Strada. Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato la diffida ad eseguire l’ordinanza e la determina dirigenziale con cui il Comune aveva censurato e privato di effetti la SCIA di subingresso presentata per l’attività di somministrazione, ordinando la cessazione immediata dell’attività. Il giudizio cautelare era già stato definito con ordinanza di rigetto del TAR e con il respingimento dell’appello cautelare da parte del Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, nel decidere sull’ultima istanza cautelare, ha escluso che i nuovi motivi aggiunti prospettassero sopravvenienze degne di positivo apprezzamento. Il Tribunale ha rilevato come il preteso subentro nell’attività, in precedenza esercitata da altro soggetto, fosse stato legittimamente negato dall’Amministrazione, in quanto l’attività stessa era svolta abusivamente su un posteggio fisso. A sostegno di tale conclusione, il Collegio ha richiamato un precedente provvedimento di diniego, non impugnato, con cui il Comune aveva già evidenziato l’assenza di titolo utile ai fini del subingresso. L’ordinanza richiama l’esito dei precedenti giudizi cautelari, ribadendo l’insussistenza dei presupposti per la concessione della tutela. Il Tribunale conferma quindi la fissazione dell’udienza pubblica di merito e compensa le spese della fase cautelare.
Nota della Redazione
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