Giudizio di ottemperanza per la Carta del Docente (TAR Sardegna n. 9 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di dare esecuzione al giudicato del giudice del lavoro che ha riconosciuto il diritto alla Carta Elettronica del Docente. Il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, legittima l’accoglimento del ricorso. Il commissario ad acta, nominato per il caso di persistente inottemperanza, è il dirigente della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, e opera senza compenso. La natura seriale e standardizzata del contenzioso consente la riduzione equitativa dei compensi professionali.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale del Lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito dell’importo di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. La sentenza, notificata all’Amministrazione in data 5 febbraio 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo senza che l’Amministrazione avesse dato esecuzione alla pronuncia, la docente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Dagli atti risultava la regolare notificazione della sentenza al Ministero, l’intervenuto giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale, e l’infruttuoso decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30 del 1997. L’assenza di alcun adempimento da parte dell’Amministrazione integrava l’inottemperanza.
Il Collegio ha quindi condannato il Ministero a dare piena e completa esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo la Carta Elettronica del Docente in favore della ricorrente.
Per il caso di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato fin da ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche a livello territoriale. Il commissario, quale organo ausiliario del giudice, avrebbe dovuto porre in essere tutti gli atti necessari entro novanta giorni dalla richiesta della parte, anche ricorrendo all’istituto del pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente dell’Amministrazione debitrice, non è stato liquidato alcun compenso.
Quanto alle spese, il Collegio le ha poste a carico del Ministero soccombente, ma le ha liquidate in misura ridotta a complessivi euro 400,00, considerando la natura estremamente seriale del contenzioso in materia e l’elevato grado di ripetitività dell’attività difensiva, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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