La validità temporale dell’autorizzazione pubblicitaria non dipende dall’adozione del nuovo piano (TAR Puglia n. 1055 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La prescrizione relativa alla durata di un’autorizzazione amministrativa deve essere coordinata con la disciplina del piano regolatore generale degli impianti pubblicitari vigente al momento del rilascio, che può prevedere una validità triennale con esclusione del tacito rinnovo. L’eventuale previsione contenuta nel titolo circa la sopravvenuta inefficacia per l’adozione di un nuovo piano non incide sulla scadenza del termine naturale di efficacia, ma attiene alla distinta ipotesi di verifica di compatibilità con le nuove prescrizioni. È inammissibile per genericità la censura di disparità di trattamento fondata sulla mera asserzione di una discriminazione, senza l’indicazione di situazioni analoghe concrete. L’amministrazione, nell’adozione del provvedimento, è tenuta ad applicare il piano vigente, ancorché sia in corso la procedura per la sua revisione.

Il Fatto

Una società operante nel settore degli impianti pubblicitari chiedeva al Comune il rilascio di un’autorizzazione per l’installazione di strutture pubblicitarie, corredando l’istanza con la descrizione dei siti e delle caratteristiche. A seguito dell’inerzia dell’amministrazione e di una sentenza che sanciva l’obbligo di provvedere, il Comune rilasciava l’autorizzazione, imponendo però la condizione che il pannello fosse esposto sul lato interno delle strade, in base all’art. 8, punto 7, del piano generale degli impianti pubblicitari (P.G.I.P.) del 2011.

La società impugnava l’atto, chiedendo l’annullamento della prescrizione e la declaratoria del diritto a ottenere l’autorizzazione senza tale limite, deducendo eccesso di potere, disparità di trattamento e violazione delle norme del piano. Il Comune eccepiva l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta inefficacia del titolo, essendo decorso il termine triennale di validità.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale osserva che il ricorso è manifestamente infondato, il che rende superfluo esaminare l’eccezione di improcedibilità. La tesi della ricorrente, secondo cui l’autorizzazione avrebbe durata sino all’adozione del nuovo P.G.I.P., non è condivisibile: la previsione di durata contenuta nel titolo va coordinata con l’art. 22 del P.G.I.P. vigente, che stabilisce una validità solo triennale con esclusione del tacito rinnovo.

La precisazione richiamata dalla ricorrente attiene alla diversa ipotesi in cui, per la sopravvenuta approvazione di un nuovo piano, l’autorizzazione divenga inefficace. Tale evenienza non dipende dal decorso del termine naturale, ma dalla necessità di verificare la compatibilità del titolo con le nuove prescrizioni. La sentenza n. 876/2020, invocata dalla ricorrente, sanciva esclusivamente l’obbligo del Comune di adottare un provvedimento espresso, obbligo rispettato con il rilascio dell’autorizzazione impugnata.

Quanto alla dedotta discriminazione, il Collegio la ritiene inammissibile per genericità, poiché la ricorrente non ha indicato gli altri operatori né le situazioni asseritamente analoghe. Infine, il Comune non poteva prescindere dall’applicazione del P.G.I.P. del 2011, che risultava vigente alla data del provvedimento, a prescindere da valutazioni sulla sua obsolescenza. Il ricorso è respinto con spese compensate per ragioni equitative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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