Cessazione della materia del contendere per accesso rimasto insoddisfatto (TAR Puglia n. 1021 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, co. 5, cod. proc. amm., la circostanza che, nel corso del giudizio promosso ex art. 116 cod. proc. amm., l’amministrazione abbia provveduto all’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale sotteso all’istanza di accesso, ancorché non abbia dato formale riscontro all’istanza stessa. La sopravvenuta adozione di un provvedimento satisfattivo dell’interesse azionato determina il venir meno della necessità di una pronuncia nel merito. In tal caso, la compensazione delle spese di lite si giustifica quando la definizione del giudizio sia conseguita per effetto di un intervento in autotutela dell’amministrazione sul credito sotteso alla richiesta di accesso.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un’istanza di accesso documentale formulata da un cittadino al Comune di Taranto in data 11 dicembre 2025, avente ad oggetto la documentazione relativa a un credito fiscale. Non avendo ricevuto riscontro, l’interessato ha adito il TAR Puglia ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-diniego formatosi sull’istanza e la condanna dell’amministrazione all’esibizione dei documenti richiesti.
Il Comune si è costituito in giudizio, dando atto del sopravvenuto intervento di un provvedimento di discarico del credito fiscale in relazione al quale era stata formulata l’istanza. Successivamente, entrambe le parti hanno depositato memorie difensive, con le quali hanno dato atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, alla luce delle deduzioni e della documentazione versata in atti, risultava provata l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale azionato dal ricorrente. L’amministrazione, disponendo il discarico del credito fiscale, aveva infatti reso inutile la richiesta di accesso alla relativa documentazione, dovendosi pertanto dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione. La conclusione del giudizio era infatti derivata non già da un formale riscontro all’istanza di accesso, bensì dall’intervento in autotutela dell’amministrazione sul credito sotteso alla richiesta, cui il ricorrente aveva di conseguenza rinunciato. Tale circostanza è stata ritenuta idonea a giustificare la compensazione, in ragione dell’oggettiva utilità del ricorso ai fini del conseguimento del risultato sostanziale.
Nota della Redazione
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