Rigetto della domanda risarcitoria per i danni da Xylella fastidiosa: nessuna colpa della P.A. nella gestione dell’emergenza fitosanitaria (TAR Puglia n. 1013 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di danni derivanti dalla diffusione di organismi nocivi da quarantena, la valutazione della legittimità dell’operato della Pubblica Amministrazione deve essere effettuata ex ante, con riguardo al contesto normativo, scientifico e fattuale esistente al momento dell’esercizio del potere, e non già alla luce delle conoscenze successivamente acquisite. L’azione risarcitoria per l’illegittimo o omesso esercizio di un potere autoritativo discrezionale richiede la prova rigorosa, a carico del ricorrente, di tutti i presupposti dell’illecito, ivi inclusi la colpa della P.A., il danno e il nesso di causalità, non potendo la C.T.U. sopperire al mancato assolvimento dell’onere probatorio. Ove la regola di azione violata lasci all’autorità un elevato margine di discrezionalità, la colpa sussiste solo in presenza di uno spregio palese dei canoni di imparzialità, correttezza, buona fede, proporzionalità e ragionevolezza, restando ogni altra violazione assorbita nell’errore scusabile.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di terreni olivetati in agro di -OMISSIS-, coltivati con la varietà Cellina di Nardò, agivano per il risarcimento dei danni subiti a seguito della perdita degli alberi di olivo colpiti dal batterio della Xylella fastidiosa. Essi lamentavano la mancata, ritardata o inadeguata attivazione della funzione pubblica di contrasto all’emergenza fitosanitaria da parte della Regione Puglia e delle Amministrazioni statali, deducendo la violazione delle Decisioni di Esecuzione della Commissione europea del 2014 e del 2015.

Il giudizio era stato riassunto dinanzi al TAR Puglia a seguito della sentenza del Tribunale di Lecce che aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Si costituivano la Regione Puglia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Agricoltura, eccependo preliminarmente profili di irricevibilità e inammissibilità e contestando, nel merito, la fondatezza delle domande.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, richiamando la sentenza della medesima Sezione n. 1439/2025, che aveva già escluso profili di illegittimità nelle condotte delle Pubbliche Amministrazioni in materia di misure di protezione e contenimento della Xylella fastidiosa. Il Collegio ha ricostruito l’intera sequenza provvedimentale, evidenziando come, già dall’ottobre 2013, la Regione Puglia avesse adottato tempestive misure di emergenza, seguito da un’intensa attività di monitoraggio e delimitazione delle aree infette, culminata nella rimodulazione del Piano d’azione in ragione della constatata impossibilità di eradicazione del batterio.

La Corte ha sottolineato che la condotta delle Amministrazioni va valutata ex ante, in un contesto caratterizzato dall’improvvisa emersione del patogeno in Europa e dalla mancanza di conoscenze scientifiche, nonché di specifiche prescrizioni per l’olivo. Ha inoltre richiamato la sentenza della Corte di Giustizia U.E. del 5 settembre 2019, causa C-443/18, che aveva escluso l’addebito alla Repubblica italiana di inadempimenti per il periodo precedente al 2015.

Il Tribunale ha quindi rilevato la mancata dimostrazione della colpa della P.A., richiamando il principio per cui, in presenza di un potere discrezionale, la responsabilità sussiste solo in caso di violazione grave e inescusabile dei canoni di buon andamento e imparzialità. Ha altresì escluso la prova del nesso di causalità, non essendo stato dimostrato che una diversa azione amministrativa avrebbe potuto impedire il verificarsi dei danni, considerata l’ampia diffusione del batterio e la sua insediabilità nel territorio.

Da ultimo, il Collegio ha evidenziato che i ricorrenti non hanno fornito la prova rigorosa dell’esistenza e dell’entità del danno, né hanno dimostrato di aver assunto iniziative volte ad attivare le autorità competenti. La posizione giuridica vantata è stata qualificata come interesse legittimo pretensivo, inidoneo a fondare la domanda risarcitoria in assenza dei relativi presupposti. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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