Sulla reiscrizione all’albo forense giurisdizione esclusiva del Consiglio nazionale forense (TAR Lombardia n. 27 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di albi, elenchi e registri professionali la giurisdizione spetta in via esclusiva al Consiglio nazionale forense, che la esercita quale giurisdizione speciale ai sensi dell’art. 36 della legge n. 247/2012, in relazione agli artt. 59-65 del r.d. n. 37/1934. Avverso il rigetto della domanda di iscrizione all’albo è ammesso ricorso al CNF entro venti giorni dalla notificazione della delibera del Consiglio dell’Ordine, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della legge professionale. Il riparto non dipende dalla situazione giuridica soggettiva dedotta, ma dalla natura funzionale e interna al sistema forense della materia devoluta. Ne deriva l’inammissibilità per difetto di giurisdizione del ricorso proposto davanti al giudice amministrativo, con indicazione del giudice fornito di giurisdizione e possibilità di riproposizione ai sensi dell’art. 11 c.p.a..
Il Fatto
Il ricorrente, già radiato dall’albo degli avvocati nel febbraio 2007, presenta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Monza una nuova domanda di reiscrizione. Il Consiglio respinge l’istanza con delibera del 14 aprile 2021.
Il professionista impugna l’atto davanti al TAR Lombardia. Deducela formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 45, comma 4, del d.lgs. n. 59/2010, l’avvenuto esercizio del diritto entro il termine annuale dell’art. 62, comma 10, della legge n. 247/2012 mediante pregresse istanze, e la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omesso preavviso di diniego. Il Consiglio resistente eccepisce in via preliminare il difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale delimita l’oggetto del giudizio al solo annullamento del provvedimento negativo sull’istanza di reiscrizione, qualificando come tamquam non esset ogni ulteriore domanda proposta con memoria non notificata successiva al ricorso.
Nel merito della questione di rito, il Collegio ritiene la domanda inammissibile per difetto di giurisdizione. La competenza del Consiglio nazionale forense in materia di albi, elenchi e registri è esclusiva ed è confermata dall’art. 36 della legge n. 247/2012, che rinvia alla funzione giurisdizionale disciplinata dagli artt. 59-65 del r.d. n. 37/1934.
Il percorso argomentativo si fonda sull’art. 17, comma 7, della legge professionale, che ammette ricorso al CNF entro venti giorni dalla notificazione della delibera del Consiglio dell’Ordine contro il rigetto della domanda di iscrizione. Il TAR richiama la giurisprudenza per cui i presupposti di tale giurisdizione speciale non sono condizionati dalla situazione giuridica soggettiva fatta valere, citando Cassazione, Sez. Un., n. 16548/2020.
Il Collegio esclude di poter pronunciarsi nel merito, dovendosi arrestare alla valutazione in rito. Qualifica la giurisdizione del CNF come funzionale, “professionale” e interna al sistema forense, e la ritiene costituzionalmente legittima nonostante la sesta disposizione transitoria della Costituzione, in ragione dell’indipendenza dei giudici e dell’imparzialità dei giudizi.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con indicazione del Consiglio nazionale forense quale giudice fornito di giurisdizione e possibilità di riproposizione entro i termini dell’art. 11 c.p.a.. Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.