Carta del docente, ottemperanza al giudicato e penalità di mora (TAR Toscana n. 1543 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato che abbia accertato il diritto del docente all’accreditamento degli importi sulla carta del docente, una volta verificati il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è compatibile con un giudicato di condanna pecuniaria e concorre con la nomina del commissario ad acta, trattandosi di strumenti di tutela non alternativi. La misura della penalità può essere parametrata agli interessi legali maturati sugli importi dovuti in linea capitale, dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’integrale pagamento.
Il Fatto
Le ricorrenti chiedono al TAR l’esecuzione della sentenza n. 264/2023 con cui il Tribunale di Pistoia, in funzione di giudice del lavoro, aveva accertato il loro diritto a ottenere la carta del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, nella misura di euro 500,00 annui, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire gli importi mediante carta elettronica, oltre a interessi e rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
La sentenza, notificata all’amministrazione e passata in giudicato, sarebbe rimasta ineseguita tranne che per il capo sulle spese. Le ricorrenti domandano quindi l’ordine di ottemperanza e una penalità di mora per ogni giorno di ritardo. Gli intimati non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in primo luogo i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza n. 264/2023 è stata notificata al Ministero e agli uffici intimati il 24 novembre 2023 ed è passata in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria in atti.
È inoltre osservato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996: il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 1 giugno 2024. Non essendo contestata l’inottemperanza, il TAR ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, accreditando a ciascuna ricorrente euro 2.500,00 mediante carta elettronica, oltre a interessi e rivalutazione nei limiti dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
Per l’ipotesi di persistente inadempimento, il Collegio nomina commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato, perché provveda nei sessanta giorni successivi.
Quanto alla penalità di mora richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il TAR ne afferma l’applicabilità. La misura è compatibile con il contenuto del giudicato posto in esecuzione, di natura pecuniaria, e con la nomina del commissario, poiché si tratta di strumenti di tutela concorrenti, come già chiarito da Cons. Stato, A.P., n. 15 del 2014.
La somma è determinata in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi dovuti in linea capitale, dalla comunicazione o notificazione della sentenza e fino all’integrale pagamento, aggiungendosi agli interessi già liquidati nel giudicato. Le spese del giudizio di esecuzione seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00, oltre accessori.
Nota della Redazione
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