La verifica del superamento dell’orario medio di lavoro deve rispettare il periodo di riferimento contrattuale di 12 mesi (TAR Puglia n. 380 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento ispettivo del superamento dell’orario massimo medio di lavoro, sanzionabile ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 124/2004, deve essere condotto assumendo quale parametro il periodo di riferimento indicato dalla contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro. Laddove il C.C.N.L. di categoria stabilisca che la verifica della soglia media di 48 ore settimanali debba avvenire su un periodo di 12 mesi decorrenti dal 1° gennaio di ciascun anno, è illegittimo il provvedimento che fonda la contestazione su un rilevamento parziale, riferito ad un arco temporale trimestrale. La prescrizione imposta sulla base di un dato parziale è cautelativamente sospesa, in quanto assistita da fumus di fondatezza e suscettibile di produrre un danno grave e irreparabile, dovendo l’Amministrazione attendere la completa decorrenza dell’arco annuale di computo prima di assumere determinazioni definitive.

Il Fatto

La società ricorrente, attiva nel settore della vigilanza privata, ha impugnato il provvedimento di disposizione, emesso dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce il 13 maggio 2026, con il quale il funzionario ispettivo aveva contestato il superamento dell’orario massimo medio di lavoro su base trimestrale, relativamente al periodo gennaio-marzo 2026, imponendo la riparametrazione dell’attività di tutto il personale in servizio. Il provvedimento era stato emanato sul presupposto del verbale di primo accesso ispettivo.

La ricorrente ha dedotto, in via principale, la violazione dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 124/2004 in relazione al disposto dell’art. 71, comma 3, lett. b), del C.C.N.L. di categoria, e ha chiesto la sospensione cautelare del provvedimento nella parte in cui contestava il superamento della soglia media e imponeva la riparametrazione dell’orario. Si sono costituite le Amministrazioni intimate, rappresentate e difese dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto, in sede di esame sommario tipico della fase cautelare, che fosse apprezzabile il fumus di fondatezza della domanda, accogliendo il motivo di censura con cui la società deduceva la violazione e falsa applicazione della norma contrattuale.

L’Amministrazione aveva assunto come violazione attuale e accertata il superamento della soglia media di 48 ore settimanali, rilevato sul periodo di tre mesi (gennaio-marzo 2026). Il Tribunale ha rilevato che l’art. 71, comma 3, lett. b), del C.C.N.L., richiamato dal medesimo provvedimento, fissa invece un diverso periodo di riferimento per il calcolo della media, pari a 12 mesi decorrenti dal 1° gennaio di ogni anno.

La conseguenza, argomentata dal Collegio, è che il dato trimestrale appare illegittimamente posto a base dell’accertamento definitivo: la ricorrenza della violazione è giuridicamente verificabile solo con riferimento all’intero arco annuale di computo (1° gennaio – 31 dicembre 2026). Il rilevamento parziale, effettuato su base trimestrale, non poteva quindi sostenere la prescrizione imposta dal provvedimento impugnato.

Quanto al danno grave e irreparabile, il TAR lo ha ravvisato nelle pregiudizievoli conseguenze rappresentate dalla società ricorrente, in particolare nella necessità di riparametrazione dell’orario di lavoro per tutto il personale in servizio, conseguenza che avrebbe inciso in via immediata sull’organizzazione aziendale.

Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia della prescrizione di cui al punto 1) del dispositivo del provvedimento gravato, e ha fissato la trattazione di merito del ricorso all’udienza pubblica del 6 aprile 2027, compensando le spese della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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