Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente (TAR Puglia n. 971 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente circa il venir meno dell’interesse alla decisione della causa determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava dinanzi al TAR Puglia, Sezione di Lecce, il provvedimento con cui la Provincia di Taranto aveva annullato, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, il parere di Valutazione di Incidenza Ambientale favorevole già rilasciato. Con successivi motivi aggiunti, la società ha altresì impugnato l’ordinanza del Comune di Massafra che disponeva la sospensione dei lavori di cui al permesso di costruire rilasciato per la realizzazione di un edificio all’interno di una lottizzazione.

La Motivazione della Corte

Con atto depositato in data 13.5.2026, la società ricorrente ha dichiarato che era venuto meno il proprio interesse alla decisione della causa. Tale dichiarazione, espressione della valutazione discrezionale della parte circa l’attualità del bisogno di tutela, ha determinato il venir meno della condizione dell’azione rappresentata dall’interesse alla decisione.

Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza procedere all’esame nel merito delle censure proposte.

La natura formale della pronuncia, che non definisce il giudizio nel merito, ha infine giustificato la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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