Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità per rinuncia implicita (TAR Puglia n. 973 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte ricorrente nel corso del giudizio, determina la improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. La decisione di improcedibilità ha natura formale e non definisce il merito della controversia; essa giustifica l’irripetibilità delle spese di lite, non potendo configurarsi una soccombenza in senso sostanziale. L’onere dichiarativo della parte costituisce manifestazione della perdita di interesse alla decisione della causa.

Il Fatto

La società ricorrente, gestore di un impianto di trattamento rifiuti sito in Ugento, aveva impugnato la determina dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti (Ager) n. 171 dell’8 giugno 2021, con la quale era stata determinata la tariffa di conferimento per gli anni 2020-2021.

Nel corso del giudizio, con atto depositato in data 20 maggio 2026, la società ricorrente dichiarava che era venuto meno l’interesse alla decisione della causa, chiedendo implicitamente di definire il giudizio.

La Motivazione del Tribunale

Il Collegio ha dato atto della dichiarazione della società ricorrente, rilevando il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso. La perdita di interesse alla definizione del giudizio, manifestata dalla parte, integra la sopravvenuta carenza di interesse che impone la declaratoria di improcedibilità.

La pronuncia di improcedibilità ha natura esclusivamente formale: non accerta la fondatezza o l’infondatezza delle censure dedotte, né interviene nel merito del rapporto giuridico dedotto in giudizio. Essa si limita a rilevare la sopravvenuta inutilità di una decisione di merito.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto l’irripetibilità in ragione della natura formale della decisione adottata, non potendosi ravvisare una soccombenza in senso tecnico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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