Concessione e sgombero ex art. 823 c.c. procedimenti autonomi (TAR Lazio n. 7683 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di sgombero di un bene demaniale, adottata ai sensi dell’art. 823 c.c., costituisce atto autonomo e distinto rispetto al procedimento avviato su domanda di concessione, con la conseguenza che la sua legittimità va valutata esclusivamente con riferimento all’accertata insussistenza di un titolo legittimante l’occupazione. Ne deriva che non è qualificabile come rigetto tacito della domanda di concessione, con la conseguenza che non trovano applicazione gli obblighi di preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Le proroghe legali delle concessioni demaniali non possono operare su aree per le quali non sia mai stato rilasciato un titolo concessorio, e la violazione dell’obbligo di provvedere su un’istanza di concessione va fatta valere con gli strumenti del silenzio-inadempimento di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’ordinanza di sgombero adottata dalla Regione Lazio, con cui le era stato ordinato di rilasciare un’area demaniale di cui occupava una porzione di circa 2.620 mq e un specchio acqueo di circa 1.366 mq. La ricorrente assumeva di aver presentato una domanda di concessione e lamentava la mancata comunicazione del preavviso di rigetto e l’illegittima inerzia dell’amministrazione, nonché la mancata applicazione delle proroghe legali invocate.
L’amministrazione, costituitasi in giudizio, depositava la documentazione richiesta dal Tribunale con ordinanze istruttorie, evidenziando che il titolo concessorio in capo alla società riguardava altre particelle catastali e che, per l’area oggetto dell’ordinanza di sgombero, il procedimento concessorio non si era mai perfezionato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha innanzitutto chiarito che il titolo concessorio risalente al 1997 aveva ad oggetto aree diverse da quelle oggetto dell’ordinanza di sgombero, accertando che per la particella 20/p e lo specchio acqueo antistante la società non vantava alcun titolo legittimante. Ha quindi escluso che l’ordinanza di sgombero potesse essere qualificata come rigetto tacito della domanda di concessione, trattandosi di un provvedimento con base giuridica nell’art. 823 c.c., adottato all’esito di un procedimento distinto e autonomo.
Il Tribunale ha conseguentemente disatteso le censure relative alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché l’ordinanza non costituiva un diniego di concessione. Ha altresì precisato che, per contestare l’inerzia sulla domanda di concessione, la società avrebbe dovuto avvalersi degli strumenti di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a..
Quanto alle proroghe legali invocate, la Corte ha ritenuto la censura infondata, in quanto le proroghe non possono operare su aree per le quali non sia mai stato rilasciato un titolo concessorio. Il provvedimento impugnato riguardava infatti particelle diverse da quelle coperte dal titolo del 1997, sicché mancava il presupposto stesso per l’applicazione delle normative di proroga.
Il quarto motivo è stato infine giudicato insuscettibile di accoglimento, essendo la disposizione di cui all’art. 182, comma 2, del d.l. n. 34/2020 stata abrogata dall’art. 3, comma 5, della legge n. 118/2022, con decorrenza dal 27 agosto 2022, anteriormente all’adozione del provvedimento impugnato del febbraio 2023.
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Nota della Redazione
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