Riparto di giurisdizione e improcedibilità per concessione stagionale (TAR Puglia n. 931 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo si fonda sul petitum sostanziale, individuato in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione giuridica dedotta in giudizio. La domanda di annullamento del diniego opposto dall’amministrazione all’istanza di acquisto di un suolo pubblico attiene all’esercizio di un potere negoziale di diritto privato, configurandosi in capo al richiedente una posizione di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. La domanda di annullamento del diniego di rinnovo di una concessione di durata annuale, riferita a una stagione già decorsa, deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., avendo l’atto impugnato già consumato i propri effetti.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di una concessione annuale su un terreno pinetato di proprietà regionale, aveva presentato alla Regione Puglia sia un’istanza di acquisto del suolo, sia una domanda di rinnovo del titolo concessorio per l’anno 2025. L’amministrazione regionale aveva respinto entrambe le richieste con un unico provvedimento definitivo, preceduto dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Avverso tale provvedimento la società aveva proposto ricorso al TAR Puglia, deducendo plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili. La Regione si era costituita eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla sola domanda di annullamento del diniego di acquisto del bene.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa regionale con riferimento al diniego dell’istanza di acquisto. Richiamando la giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il TAR ha precisato che il riparto di giurisdizione va operato sulla base del petitum sostanziale, quale emerge dalla causa petendi e dalla natura della posizione giuridica vantata. Nella specie, la pretesa all’acquisto di un bene pubblico ha consistenza di diritto soggettivo: il diniego opposto dall’ente regionale costituisce esercizio del potere negoziale di diritto privato di non alienare, sottratto alla cognizione del giudice amministrativo.

Il Collegio ha escluso che potesse condurre a diversa conclusione il richiamo, operato dalla ricorrente, a un precedente di questa stessa Sezione relativo all’art. 22-ter, comma 1, lett. a), della L.R. Puglia n. 4/2013. Quel precedente riguardava la contestazione del decreto di trasferimento gratuito del bene a un ente locale, in asserita violazione dei diritti del concessionario, fattispecie differente dall’esercizio del potere negoziale di non alienare oggetto del presente giudizio.

Quanto alla domanda di annullamento del diniego di rinnovo della concessione per l’anno 2025, il TAR ne ha dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La natura annuale del titolo concessorio e il suo riferimento alla stagione 2025 comportano che il provvedimento impugnato abbia ormai consumato i propri effetti, rendendo certa e definitiva l’inutilità di una pronuncia nel merito. La causa è stata pertanto rimessa alle parti per l’eventuale riassunzione dinanzi al giudice ordinario nel termine di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a., con integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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