Omesso deposito della notifica della sentenza impugnata: improcedibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. 1 n. 4640 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c. quando il ricorrente, avendo allegato espressamente o implicitamente che la sentenza impugnata gli è stata notificata per il decorso del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., ometta di depositare, nel termine di venti giorni dalla notifica del ricorso, la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione ovvero, in caso di notifica a mezzo PEC, i messaggi di spedizione e ricezione. La sanzione non opera solo se la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza (c.d. “prova di resistenza”) o se la relata sia prodotta dal controricorrente o sia presente nel fascicolo d’ufficio.
Il Fatto
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma aveva respinto l’appello proposto dal Comune avverso la decisione di primo grado, condannando l’ente appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della società, che era rimasta contumace nel giudizio di secondo grado. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 91 c.p.c. per l’illegittima condanna alle spese a favore di una parte contumace.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorrente, nel proprio atto, aveva espressamente allegato che la sentenza impugnata gli era stata notificata in data 13 dicembre 2023, al fine di dimostrare la tempestività dell’impugnazione. Da tale allegazione deriva, secondo un principio costantemente affermato, l’onere del ricorrente di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art. 372 c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art. 369 c.p.c..
Nella specie, l’ente ricorrente aveva depositato un documento contenente la sola relata di notifica predisposta dal procuratore della controparte, ma non il messaggio di posta elettronica certificata recante in allegato la sentenza notificata, ossia la prova della notifica stessa. La Corte ha precisato che l’art. 369 c.p.c. non consente di distinguere tra il deposito della sentenza e quello della relata di notificazione, con la conseguenza che la mancanza di uno dei due documenti determina l’improcedibilità del ricorso.
La Corte ha inoltre escluso che la dichiarazione di improcedibilità possa porsi in contrasto con l’art. 6 CEDU, richiamando la giurisprudenza della Corte EDU e delle Sezioni Unite per affermare che la sanzione processuale è adeguata a garantire il rapido svolgimento del giudizio di legittimità e non compromette il diritto di accesso a un tribunale. Ha infine dichiarato non dovute le spese, stante la mancata costituzione della parte intimata, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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