Revoca dell’accoglienza e rimborso dei costi al richiedente protezione (TAR Toscana n. 160 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca delle misure di accoglienza disposta ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 142/2015 non contrasta con la direttiva 2013/33/UE, poiché il presupposto dei mezzi economici sufficienti si desume dall’art. 17, paragrafo 3, della direttiva, che consente di subordinare l’accesso all’accoglienza alla condizione di non disporre di risorse adeguate. I mezzi sufficienti, pari o superiori all’importo annuo dell’assegno sociale, devono avere carattere stabile e duraturo e riferirsi a un arco temporale minimo di un anno. L’ingiunzione di rimborso dei costi ex art. 23, comma 6, d.lgs. n. 142/2015 è illegittima quando l’amministrazione non motiva sulla proporzionalità, sul discostamento dal parametro dell’assegno sociale, sul miglioramento delle condizioni di vita e sul comportamento collaborativo dell’interessato.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di protezione internazionale, era stato ammesso alle misure di accoglienza previste dal d.lgs. n. 142/2015 in ragione delle condizioni di indigenza al momento dell’ingresso in Italia. La Prefettura di Pisa, con decreto dell’11.04.2025, ha disposto la revoca delle misure, rilevando un reddito netto di euro 10.066,00 riferito al periodo giugno 2024 – febbraio 2025, ritenuto sufficiente al sostentamento.

Il provvedimento ha contestualmente ingiunto il pagamento di euro 1.067,60 a titolo di rimborso dei costi sostenuti, calcolati sul costo lordo pro-capite pro-die. Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Toscana, deducendo la violazione degli artt. 17 e 20 della direttiva 2013/33/UE e dell’art. 14 del d.lgs. n. 142/2015, oltre all’ingiustificata afflittività della somma. Il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare e, all’udienza del 19 dicembre 2025, ha trattenuto la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta congiuntamente i due motivi, respingendo il primo. Secondo il ricorrente, l’art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 142/2015 sarebbe in contrasto con la disciplina europea, non prevedendo la riduzione graduale delle misure, non subordinando la sanzione all’occultamento delle risorse e non valorizzando la stabilità del superamento della soglia di indigenza.

Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo. La revoca ex art. 23, comma 1, lett. d), si configura come provvedimento di decadenza con effetti ex nunc, conseguente a un nuovo accertamento negativo dei requisiti per la titolarità del provvedimento ampliativo. Lo Stato italiano si è avvalso della facoltà prevista dall’art. 17, paragrafo 3, della direttiva: come può essere negata la concessione delle misure in presenza di mezzi sufficienti, così le stesse possono essere revocate.

La motivazione richiama la giurisprudenza amministrativa: i mezzi sufficienti di sussistenza, pari o superiori all’importo annuo dell’assegno sociale, devono essere stabili e duraturi e riferirsi ad almeno un anno, in linea con l’art. 17, paragrafo 4, della direttiva, che richiama l’occupazione per un ragionevole lasso di tempo. Non è censurabile la scelta legislativa di fissare una soglia uniforme, funzionale a evitare disparità territoriali.

Nel caso concreto il provvedimento risulta supportato da idonea motivazione: il ricorrente ha iniziato a lavorare nel giugno 2024 e al febbraio 2025 aveva percepito una retribuzione netta corrispondente alla realtà, con contratto trasformato a tempo indeterminato dal novembre 2024. La mancata indicazione dei livelli retributivi successivi non inficia la valutazione. Il primo motivo è quindi respinto.

Il secondo motivo è invece accolto. L’amministrazione si è limitata ad applicare l’art. 23, comma 6, d.lgs. n. 142/2015, facendo riferimento ai meri costi contabili, senza dare evidenza delle valutazioni di proporzionalità richieste dall’art. 17, paragrafo 4, della direttiva. Nessuna ponderazione emerge sul discostamento dal parametro dell’assegno sociale, sul miglioramento delle condizioni di vita e sul comportamento collaborativo dell’interessato. Il provvedimento è pertanto annullato nella parte in cui ingiunge il rimborso, per carenza di istruttoria e di motivazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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