Diniego rinnovo porto d’armi e discrezionalità della valutazione di affidabilità (TAR Puglia n. 345 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza in materia di rilascio e rinnovo delle licenze per il porto di armi è ampiamente discrezionale e concerne un giudizio meramente prognostico sulla completa affidabilità del soggetto e sull’assenza di rischio di abuso nell’utilizzo delle armi. Ai fini del diniego del rinnovo della licenza per uso venatorio o sportivo non è necessaria la prova di un oggettivo e accertato abuso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto, in base agli elementi conoscitivi acquisiti dalla Pubblica Amministrazione, anche assistiti da meri elementi di fumus, non dia completo affidamento di non abusarne. La motivazione del provvedimento inibitorio non richiede una particolare ostensione dell’apparato giustificativo e il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica che le valutazioni compiute non siano irrazionali o arbitrarie.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenza per il porto di fucile per uso venatorio, impugnava il decreto con cui il Questore di Brindisi aveva negato il rinnovo di tale licenza e il rilascio di quella per uso sportivo e tiro a volo, nonché il decreto del Prefetto di Brindisi che aveva rigettato il ricorso gerarchico avverso tale diniego.
Il provvedimento questorile era stato adottato all’esito di accertamenti che avevano evidenziato contestazioni ritenute penalmente rilevanti a carico del soggetto e alcuni episodi di controllo di polizia in cui lo stesso era stato trovato in compagnia di soggetti controindicati. La parte ricorrente, ritenendo carente la motivazione del provvedimento e insussistenti i presupposti per il diniego, proponeva ricorso dinanzi al TAR chiedendo la sospensione cautelare dell’efficacia degli atti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nella fase cautelare, ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il giudizio demandato all’Autorità di pubblica sicurezza in subiecta materia non attiene alla pericolosità sociale in senso stretto, ma consiste in una valutazione prognostica circa l’affidabilità del soggetto e il rischio che lo stesso possa abusare delle armi.
Ne consegue, ad avviso del Collegio, che il diniego di rinnovo o la revoca della licenza non presuppongono un oggettivo e accertato uso improprio delle armi: è sufficiente che gli elementi conoscitivi acquisiti dall’Amministrazione, i quali possono consistere anche in circostanze di fatto assistite da semplici elementi di fumus, inducano a ritenere che il soggetto non offra piena garanzia di non abusarne.
La motivazione del provvedimento inibitorio non deve, quindi, presentare un apparato giustificativo particolarmente esteso, e il successivo controllo giurisdizionale deve limitarsi a verificare la non irrazionalità o arbitrarietà delle valutazioni effettuate. Nella fattispecie, il Tribunale ha ritenuto che le contestazioni di rilievo penale addebitate al ricorrente, unitamente agli episodi di controllo in cui lo stesso era stato trovato in compagnia di soggetti controindicati, costituissero elementi sufficienti a sostenere la legittimità dell’atto.
Sotto il profilo del periculum in mora, il Collegio ha giudicato recessivo l’interesse della parte ricorrente all’esercizio dell’attività venatoria — peraltro non risultante in corso — rispetto all’interesse pubblico al corretto uso delle armi. L’istanza cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese della fase.
Nota della Redazione
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