Il silenzio del MASE sulla VIA degli impianti agrivoltaici PNRR è illegittimo (TAR Puglia n. 917 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) sull’istanza di valutazione di impatto ambientale relativa a progetti rientranti nella disciplina PNRR è illegittimo quando sia decorso il termine perentorio di conclusione del procedimento fissato dall’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006. La mancata espressione dei pareri endoprocedimentali da parte delle autorità coinvolte, o l’eventuale loro valutazione negativa, non elide l’obbligo dell’autorità competente di adottare comunque un provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 25, comma 1, ultimo periodo, d.lgs. n. 152/2006. L’azione avverso il silenzio-inadempimento è tempestiva se proposta entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, termine che va prorogato di diritto per il periodo di sospensione feriale dei termini processuali.
Il Fatto
Una società, attiva nel settore delle energie rinnovabili, presentava al MASE un’istanza per il rilascio del provvedimento di VIA relativo a un progetto di impianto agrivoltaico della potenza di circa 26,864 MW, insistente sul territorio di due comuni pugliesi. Il progetto rientrava nella categoria di interventi finanziati a valere sul PNRR, per i quali l’art. 25 d.lgs. n. 152/2006 detta una speciale disciplina procedimentale acceleratoria.
Rimasta priva di ogni riscontro da parte dell’Amministrazione, la società proponeva ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna del Ministero a provvedere sull’istanza, anche tramite la nomina di un commissario ad acta. Si costituivano in giudizio il MASE e il Ministero della Cultura, eccependo l’irricevibilità del ricorso per intervenuta decorrenza del termine annuale di proposizione dell’azione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha in primo luogo esaminato e disatteso l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Ministero. Premesso che il termine di conclusione del procedimento di VIA per i progetti PNRR è di 160 giorni dalla pubblicazione dell’istanza, il Tribunale ha individuato nella data dell’11.4.2023 la pubblicazione della documentazione, con conseguente scadenza del procedimento al 18.9.2023. Poiché il termine annuale per l’esperimento dell’azione avverso il silenzio sarebbe decorso il 18.9.2024, il giudice ha ritenuto di dover applicare la proroga di 31 giorni per la sospensione feriale del mese di agosto, spostando il termine finale al 21.10.2024, data in cui il ricorso risultava effettivamente notificato. Il Tribunale ha così escluso ogni decadenza.
Nel merito, il collegio ha ritenuto fondata la doglianza della società, affermando la pacifica sussistenza dell’obbligo del MASE di concludere il procedimento di VIA con un provvedimento espresso e tempestivo. Tale obbligo deriva dal combinato disposto dell’art. 2, l. n. 241/1990 e della disciplina speciale di cui all’art. 25 d.lgs. n. 152/2006, la cui scansione temporale è assistita da termini da ritenersi perentori ai sensi del comma 7 della medesima disposizione.
La sentenza valorizza in particolare la regola per cui l’eventuale inerzia o il dissenso delle amministrazioni chiamate a rendere pareri nel corso dell’istruttoria non può tradursi in un arresto del procedimento: l’art. 25, comma 1, ultimo periodo, d.lgs. n. 152/2006 impone all’autorità competente di procedere comunque alla valutazione. Ne consegue l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero, tanto più evidente alla luce del favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, come espresso dal Regolamento (UE) 2022/2577.
Il TAR ha pertanto dichiarato l’illegittimità del silenzio e ordinato al MASE di provvedere sull’istanza entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il collegio ha al contempo differito la nomina del commissario ad acta, subordinandola a un’eventuale, perdurante inerzia dell’Amministrazione, tenuto conto della discrezionalità tecnica insita nelle valutazioni di impatto ambientale. Conclusivamente, il Tribunale ha condannato il MASE e il Ministero della Cultura, in solido, alla refusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.