Rimborso spese sanitarie all’estero, la mancata rendicontazione prova l’infondatezza della pretesa (TAR Puglia n. 900 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso di spese sanitarie sostenute all’estero e autorizzate dal Servizio Sanitario Nazionale, la pretesa al ristoro delle spese vive non rendicontate deve essere dimostrata dal richiedente. Grava, infatti, sull’interessato l’onere di provare, mediante adeguata documentazione, che i costi sostenuti eccedono gli anticipi già erogati dall’Azienda Sanitaria Locale in via di acconto. La mancata confutazione delle risultanze della verificazione disposta in giudizio, che accerti l’ammontare delle somme effettivamente rendicontate, determina il rigetto della domanda. La contestazione in ordine all’ammontare delle spese, per essere esaminata, deve essere altresì oggetto di uno specifico motivo di ricorso, non potendo essere sollevata solo in sede di discussione orale.
Il Fatto
Una cittadina, in qualità di madre di una minore affetta da grave patologia, aveva ottenuto l’autorizzazione a effettuare un intervento di altissima specializzazione e le correlate cure presso un centro degli Stati Uniti. A seguito delle prestazioni, aveva presentato istanza alla ASL per il rimborso delle spese di vitto, alloggio e ulteriori costi sostenuti dal 2019 al 2023, per un importo di circa 90.000 euro. L’Azienda Sanitaria aveva rigettato l’istanza, rilevando che la richiedente aveva già ricevuto anticipazioni per un importo complessivo superiore alle spese effettivamente rendicontate. Il provvedimento di rigetto era stato impugnato dinanzi al TAR, deducendo l’illegittimità per violazione dell’art. 7, terzo comma, del d.m. 3 novembre 1989, nonché per falsa rappresentazione dei fatti e perplessità dell’azione amministrativa.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente scrutinato le eccezioni sollevate dall’Amministrazione, affermando la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto l’attività di autorizzazione e di rimborso delle spese sanitarie all’estero è espressione di un potere autoritativo volto a verificare la sussistenza dei presupposti di legge a tutela dell’interesse pubblico al corretto utilizzo delle risorse. Ha altresì escluso la natura non lesiva della nota impugnata, osservando che la stessa determina l’arresto del procedimento e il sostanziale rifiuto dell’erogazione richiesta.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato. In primo luogo, ha rilevato che l’Amministrazione sanitaria aveva emesso il provvedimento impugnato a seguito di una precedente sentenza dello stesso TAR, che aveva accertato l’illegittimità del silenzio serbato sulla prima istanza e individuato nella ASL l’ente deputato a decidere, previo parere del competente organo regionale. Ne consegue che, non avendo ricevuto nei termini il parere obbligatorio, l’Azienda aveva correttamente provveduto a riscontrare l’istanza.
Il Tribunale ha poi disatteso la dichiarazione resa a verbale dal difensore della ricorrente nell’udienza del 2025, secondo cui la documentazione di spesa esibita raggiungeva e superava l’ammontare degli acconti erogati. Tale affermazione non solo è stata contestata dalla controparte, ma non ha trovato riscontro: la contestazione dell’ammontare delle spese non era stata formulata in uno specifico motivo di ricorso e, inoltre, la verificazione disposta dal Tribunale ha accertato che le spese effettivamente rendicontate ammontavano a una somma pari a circa 83.000 euro, ampiamente inferiore agli acconti complessivamente corrisposti.
Né poteva assumere rilievo la circostanza che il verificatore non avesse elementi sufficienti per confermare se le spese rendicontate fossero escluse dall’importo delle anticipazioni, atteso che la tesi dell’Amministrazione non è stata documentalmente confutata dalla ricorrente, sulla quale gravava l’onere di dimostrare la sussistenza di giustificativi eccedenti gli anticipi erogati. La documentazione depositata tardivamente è stata ritenuta non sufficiente, in quanto riferita a rendicontazioni di periodi diversi da quelli oggetto della richiesta di rimborso.
L’esito è stato il rigetto nel merito del ricorso, con compensazione integrale delle spese di lite, eccezion fatta per il compenso del verificatore, posto a carico della parte ricorrente.
Nota della Redazione
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