La revoca delle agevolazioni resta legittima nonostante l’esito positivo della prevenzione collaborativa (TAR Puglia n. 899 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi e agevolazioni pubbliche, l’informazione antimafia interdittiva determina ipso iure la decadenza dai benefici già erogati e l’obbligo di recupero delle somme corrisposte. La legittimità del provvedimento di revoca va scrutinata alla stregua del canone del tempus regit actum, sulla base dello stato di fatto e di diritto sussistente al momento della sua adozione, senza che possano assumere rilievo le sopravvenienze favorevoli. L’eventuale informazione liberatoria sopravvenuta opera con efficacia ex nunc e non può incidere su agevolazioni per le quali sia già intervenuto un provvedimento di decadenza e di recupero. Nei procedimenti di secondo grado, come l’istanza di riesame, non è dovuto il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, non sussistendo il rischio di decisioni a sorpresa.
Il Fatto
Una società, proprietaria di un complesso turistico, era stata provvisoriamente ammessa a un finanziamento regionale nell’ambito del Progetto PIA Turismo, ottenendo l’erogazione di acconti per circa due milioni di euro. A seguito di un’indagine della Guardia di Finanza, che aveva segnalato situazioni di rilevanza penale, e dell’adozione di un’interdittiva antimafia da parte della Prefettura, la Regione revocava le agevolazioni e disponeva il recupero delle somme, escutendo anche la polizza fideiussoria.
La società impugnava i provvedimenti, deducendo vizi propri e derivati dall’illegittimità dell’interdittiva. Nel corso del giudizio impugnava anche il rigetto dell’istanza di riesame e la successiva ingiunzione di pagamento. La società evidenziava, tra l’altro, la sopravvenuta ammissione a misure di prevenzione collaborativa e, infine, l’emissione di un’informazione antimafia liberatoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione, trattandosi di revoca per vizi afferenti alla fase genetica dell’attribuzione del beneficio. Nel merito, ha ritenuto la revoca legittima: gli elementi emersi dall’indagine della Guardia di Finanza – quali l’anticipata data di inizio lavori e il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità – uniti all’interdittiva antimafia, costituivano un quadro indiziario idoneo a sorreggere la decisione amministrativa.
Il Collegio ha richiamato la sentenza di questo Tribunale che aveva già respinto il ricorso avverso l’interdittiva, fondata su elementi gravi, precisi e concordanti. Ha inoltre escluso che la Regione dovesse effettuare autonome verifiche sui fatti segnalati dalla Guardia di Finanza, non disponendo dei relativi strumenti ispettivi.
Quanto alle sopravvenienze, il TAR ha chiarito che la legittimità dell’atto va valutata secondo il tempus regit actum, e che l’eventuale informazione liberatoria successiva ha efficacia ex nunc, non potendo travolgere la decadenza già pronunciata. L’ammissione al controllo giudiziario e all’amministrazione giudiziaria, lungi dall’escludere la legittimità dell’interdittiva, ne confermava il giudizio prognostico.
Quanto al rigetto dell’istanza di riesame, il TAR ha escluso la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 nei procedimenti di secondo grado, dove non vi è rischio di decisioni a sorpresa. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione della Regione, che aveva considerato la non definitività della sentenza tributaria e la persistenza della misura di prevenzione collaborativa al momento della decisione.
Da ultimo, il Collegio ha respinto l’impugnativa dell’ingiunzione di pagamento, risultando questa conseguenza diretta di un provvedimento di revoca ormai legittimo e non superato dagli eventi successivi. Il ricorso è stato integralmente respinto.
Nota della Redazione
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