decorrenza dell’abrogazione dei concorsi riservati AFAM ex art. 59, comma 9-ter, d.l. n. 73/2021 (TAR Puglia n. 882 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 83/2024, disponendo l’abrogazione dell’art. 59, comma 9-ter, del d.l. n. 73/2021 a decorrere dal termine di cui all’art. 17, comma 8, del medesimo d.P.R., individua la decorrenza dell’effetto abrogativo non in una data specifica ma nell’avvio dell’anno accademico 2025/2026. Tale formulazione, coordinata con l’art. 4, comma 4, del d.P.R. n. 83/2024, che impone di bandire le procedure di reclutamento entro il mese di giugno dell’anno accademico precedente a quello di riferimento, comporta che la nuova disciplina si applichi anche alle procedure strumentali all’assunzione per l’anno accademico 2025/2026. Ne consegue la legittimità della revoca in autotutela di un bando, adottata dopo l’entrata in vigore del nuovo regime regolatorio, che aveva indetto una procedura di reclutamento straordinario riservata ormai priva di base normativa. Le note ministeriali di chiarimento, non avendo natura normativa, non possono incidere sulla concreta operatività della disciplina legale. Il vizio di disparità di trattamento è configurabile solo in riferimento ad atti provvedimentali adottati dal medesimo organo nell’esercizio di un potere discrezionale e non già rispetto a scelte di altri istituti scolastici.
Il Fatto
Con delibera del 5 agosto 2025, il Conservatorio di Musica di Lecce indiceva, ai sensi dell’art. 59, comma 9-ter, del d.l. n. 73/2021, una procedura concorsuale per la copertura di un posto di docente di prima fascia per il settore pianoforte, presso la sede staccata di Ceglie Messapica. Il ricorrente presentava domanda di partecipazione alla selezione.
Il giorno successivo, a seguito di una comunicazione del Ministero dell’Università e della Ricerca che evidenziava l’avvenuta abrogazione dei cc.dd. concorsi riservati ad opera del d.P.R. n. 83/2024, il Direttore del Conservatorio revocava il bando. Il ricorrente impugnava la revoca, deducendo la violazione della disciplina transitoria e la disparità di trattamento rispetto ad altri Istituti che avevano indetto procedure analoghe.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato in primo luogo l’inammissibilità parziale del ricorso, sia con riferimento all’impugnativa della comunicazione ministeriale, ritenuta atto privo di portata provvedimentale autonoma e non qualificabile come atto endoprocedimentale rispetto alla revoca, sia con riguardo ai motivi di doglianza proposti per la prima volta con la memoria ex art. 73 c.p.a., in quanto irrituale ampliamento del thema decidendum.
Nel merito, il Collegio ha respinto la censura di disparità di trattamento, osservando come il vizio sia configurabile soltanto rispetto a statuizioni provvedimentali adottate dal medesimo organo nell’esercizio di un identico potere. Nel caso di specie, mancava un atto del Conservatorio di Lecce idoneo a fungere da termine di comparazione, risultando irrilevanti le diverse scelte operate da altri istituti.
Quanto al merito della revoca, il Tribunale ha aderito alla tesi dell’Amministrazione. L’art. 17, comma 8, del d.P.R. n. 83/2024 non fissa una data certa ma fa decorrere l’applicazione della nuova disciplina dall’anno accademico 2025/2026, nozione elastica che si coordina con l’art. 4, comma 4, del medesimo decreto, in base al quale le procedure di reclutamento vanno bandite entro giugno dell’anno precedente a quello di riferimento. Tale coordinamento impone di ritenere la nuova disciplina applicabile anche alle procedure finalizzate alle assunzioni per l’anno accademico 2025/2026, da svolgersi tra giugno e ottobre 2025.
La Corte ha infine escluso che le note ministeriali, in quanto atti non normativi, potessero incidere sull’operatività della disciplina, e ha ritenuto irrilevante la circostanza che la delibera di indizione qualificasse il posto come residuo di precedenti capacità assunzionali, atteso il venir meno della base normativa della procedura. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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