Fissazione dell’udienza di merito ex art. 55, comma 10, c.p.a. e ordine istruttorio in materia di SUAP (TAR Puglia, Sez. II, n. 327 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato può essere delibata ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. quando le esigenze della parte ricorrente risultino adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito. In tale evenienza il giudice amministrativo fissa l’udienza pubblica di trattazione del ricorso e può contestualmente disporre gli incombenti istruttori necessari ai fini della decisione, onerando l’Amministrazione della produzione degli atti del procedimento, ivi inclusa l’istanza presentata al SUAP con la relativa documentazione allegata.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un’istanza presentata al SUAP per la realizzazione di un intervento in zona F.3.1. del vigente PRG, impugnava il provvedimento conclusivo adottato dal Comune all’esito di un preavviso di rigetto, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Il Comune di Cavallino si costituiva in giudizio per resistere alla domanda cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, valutata la domanda incidentale di sospensione, ha ritenuto che le esigenze della parte ricorrente fossero tutelabili adeguatamente mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Tale disposizione, evocata dal Collegio, consente al giudice amministrativo di non pronunciarsi sulla sospensiva quando la camera di consiglio non consenta un esame approfondito e le esigenze cautelari possano essere soddisfatte dalla trattazione accelerata della causa.

In applicazione di tale principio, il Collegio ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso.

Parallelamente, il Tribunale ha disposto un incombente istruttorio a carico del Comune, onerandolo di acquisire e produrre copia dell’istanza proposta dalla società ricorrente al SUAP, con la relativa documentazione allegata, entro il termine di giorni centoventi dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. Tale ordine istruttorio è finalizzato ad acquisire elementi di conoscenza ritenuti necessari per la decisione del merito, eventualmente anche in relazione alla verifica della completezza e della fondatezza della documentazione presentata.

Il Tribunale, infine, ha compensato tra le parti le spese di lite della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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