Nullità per elusione del giudicato degli atti di delocalizzazione dei posteggi (Cons. Stato n. 6133 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di esecuzione del giudicato amministrativo, è nulla per elusione del giudicato la determinazione con cui l’Amministrazione, dopo l’annullamento giurisdizionale dei provvedimenti di delocalizzazione dei posteggi, riproponga le medesime caratterizzazioni già accertate illegittime, quale base di partenza della successiva pianificazione. L’Amministrazione è tenuta a riesercitare il potere nel rispetto del limite negativo di riesercizio fissato dal giudice dell’annullamento e a concludere il procedimento di rilocalizzazione secondo il contraddittorio procedimentale imposto dalla legge n. 241/1990. Il difetto di partecipazione e la mancata dimostrazione della ragionevolezza delle nuove assegnazioni integrano l’inottemperanza, legittimando la nomina del commissario e il ripristino delle originarie postazioni nelle more.

Il Fatto

La vicenda riguarda la categoria dei venditori ambulanti cd. “urtisti”, titolari di concessioni per il commercio su posteggio in area pubblica nelle aree centrali della Capitale, riconosciuti come attività storica dalla legge regionale del Lazio n. 17/2016. A seguito delle determinazioni del Tavolo tecnico per il decoro, Roma Capitale aveva dapprima disposto la delocalizzazione temporanea e poi quella definitiva dei loro posteggi, con contestuale soppressione di quelli dichiarati incompatibili.

Tali atti erano stati annullati dal TAR Lazio con la sentenza n. 15279 del 16 ottobre 2023, passata in giudicato, per assenza di preventivo contraddittorio. Gli operatori proponevano quindi ricorso per l’ottemperanza, respinto dal TAR con la sentenza appellata, e un separato appello avverso la delibera municipale che aveva ricognito le postazioni come compatibili, quale base del nuovo Piano del commercio.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato riunisce i due appelli, disponendo la decisione con unica sentenza succintamente motivata quanto al primo, in ragione dell’identità delle parti e degli atti impugnati e dell’unitarietà degli effetti sull’intera categoria.

La Sezione respinge le eccezioni di litispendenza e di sopravvenuto difetto di interesse. Il nuovo Piano del commercio, più volte differito, non ha fatto venir meno la lesività degli atti impugnati, che ne costituiscono l’antecedente logico, restando attuali le assegnazioni e la proroga tecnica fino al 31 dicembre 2026.

Nel merito, la Corte rileva che Roma Capitale non dimostra di avere attivato alcun procedimento partecipato con gli interessati secondo la legge n. 241/1990, per l’esame in contraddittorio delle incompatibilità e dell’idoneità delle postazioni proposte. Manca altresì la prova della ragionevolezza delle nuove delocalizzazioni e dell’effettività dell’adempimento, considerata la previsione di un numero di stalli del tutto inadeguato rispetto agli operatori interessati.

La Corte sottolinea che l’Amministrazione mantiene la previsione delle posizioni già dichiarate illegittime, in violazione del limite negativo di riesercizio. Il silenzio del Ministero della Cultura non può essere addotto a discolpa, rientrando il commercio su aree pubbliche nella competenza comunale. La tutela dei singoli beni storico-culturali non può inoltre compromettere il rispetto delle prescrizioni eurounitarie sulla libera prestazione dei servizi commerciali, anche in favore dei nuovi entranti.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso per l’ottemperanza: è dichiarata la nullità per elusione del giudicato della delibera impugnata e degli atti di assegnazione, con riviviscenza delle originarie postazioni e obbligo di immediato reinsediamento temporaneo. Diviene così improcedibile il secondo appello, deciso con sentenza semplificata in fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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