Transito nei ruoli civili e sede di servizio: la deroga per gravi situazioni sanitarie richiede allegazione (TAR Puglia n. 318 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La determinazione della sede di prima assegnazione del personale militare transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa è rimessa all’Amministrazione, la quale deve contemperare le esigenze funzionali con le situazioni personali e familiari del dipendente solo quando ricorrono i presupposti normativamente previsti per la deroga ai criteri generali di individuazione. Tale deroga è ammessa esclusivamente in presenza di situazioni tipizzate e documentate, quali la disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, l’invalidità civile pari o superiore ai due terzi, il riconoscimento della causa di servizio ovvero le specifiche ipotesi di ricongiungimento familiare disciplinate dalla normativa di settore. La mera allegazione di generiche esigenze personali o familiari, non supportate da idonea documentazione, non impone all’Amministrazione un obbligo di motivazione rafforzata in ordine alla scelta della sede di servizio, qualora questa risulti coerente con il criterio della maggior carenza di organico nel profilo assegnato.

Il Fatto

Un militare, dichiarato non idoneo al servizio militare incondizionato, presentava istanza di transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa ai sensi dell’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010, chiedendo l’assegnazione a una sede vicina alla propria residenza e, in subordine, un profilo professionale compatibile con il proprio stato di salute. L’Amministrazione disponeva il transito con inquadramento nel profilo di Assistente amministrativo, assegnando il militare alla sede di La Spezia, in ragione delle scoperture di organico.

A seguito dell’ordinanza cautelare di primo grado che aveva accolto l’istanza, l’Amministrazione procedeva a un riesame della posizione, confermando l’assegnazione alla sede originaria. Avverso tale provvedimento di conferma, il ricorrente proponeva motivi aggiunti, deducendo la violazione del dictum cautelare, il difetto di motivazione e l’insufficienza dell’istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, nella fase sommaria del giudizio cautelare, ha innanzitutto ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando la circolare ministeriale che disciplina i criteri di identificazione della sede di prima assegnazione del personale transitato. Tale disciplina, come modificata, individua i casi di deroga al criterio generale della maggior carenza di organico in un elenco chiaro e tassativo di situazioni, che richiedono una specifica allegazione e documentazione da parte dell’interessato.

Nel caso di specie, la difesa erariale ha depositato l’atto con cui lo Stato Maggiore della Marina, all’esito della rivalutazione della posizione, ha confermato il provvedimento impugnato, evidenziando che le situazioni di salute e familiari rappresentate dal ricorrente non integravano i presupposti per l’applicazione delle deroghe, in quanto non supportate dalla documentazione richiesta dalla disciplina di settore.

Il Collegio, richiamato il contenuto del nuovo Annesso alla circolare, ha osservato che la possibilità di deroga è ammessa solo in presenza di situazioni tipizzate e non già per mere esigenze personali, pur se meritevoli di considerazione. La scelta dell’Amministrazione, fondata sul criterio generale della copertura delle sedi più sguarnite, è stata pertanto ritenuta coerente e ragionevole, non emergendo profili di illegittimità tali da giustificare la tutela cautelare.

Quanto al dedotto vizio di violazione del dictum cautelare, il Tribunale ha rilevato che l’Amministrazione ha effettivamente provveduto a un riesame della posizione del ricorrente, all’esito del quale ha confermato, con motivazione adeguata, la determinazione già assunta. La circostanza che l’esito del riesame sia stato negativo non integra di per sé un inadempimento dell’ordine giurisdizionale.

Alla luce di tali considerazioni, la domanda cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase, in ragione della peculiarità e della complessità della vicenda, che ha visto un primo accoglimento e un successivo riesame da parte dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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