Accoglimento parziale ottemperanza per carta docente: no interessi non riconosciuti nel giudicato (TAR Lombardia n. 3674 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo non può integrare il titolo esecutivo riconoscendo componenti del credito – quali gli interessi legali – non espressamente statuite nella pronuncia di cui si chiede l’esecuzione, difettando il potere cognitorio necessario per estendere la portata del giudicato. Il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notifica del titolo esecutivo alla sede legale dell’ente debitore, effettuata in via telematica ai sensi della legge n. 53/1994, e la sua inutile scadenza legittima la proposizione dell’azione di ottemperanza.
Il Fatto
Il Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, con sentenza passata in giudicato, aveva dichiarato il diritto di una docente all’accredito della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1 legge n. 107/2015 per alcune annualità scolastiche, condannando il Ministero dell’Istruzione al pagamento dell’importo di euro 1.000,00. Nonostante l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, l’amministrazione non aveva provveduto a soddisfare la pretesa. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza ex art. 112 e 114 cod. proc. amm., chiedendo la condanna del Ministero all’accredito della somma, oltre interessi legali, e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto il ricorso fondato, accertando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e la corretta notifica del titolo esecutivo all’indirizzo PEC del Ministero, estratto dal Registro delle Pubbliche Amministrazioni. Il Collegio ha precisato che il termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 trova applicazione anche nel giudizio di ottemperanza, trattandosi di strumento di esecuzione forzata finalizzato a consentire all’amministrazione l’adempimento spontaneo prima dell’introduzione della procedura giudiziale, e che, nella fattispecie, tale termine era decorso senza che l’ente avesse provveduto al pagamento.
Nel merito, la pretesa è stata accolta limitatamente all’accredito dell’importo di euro 1.000,00 quale contributo alla formazione professionale, essendo la domanda sorretta da titolo avente efficacia di giudicato e non contrastata dall’amministrazione. È stata, invece, respinta la richiesta di condanna al pagamento degli interessi legali, trattandosi di posta debitoria non riconosciuta nella sentenza ottemperanda. Il Collegio ha rilevato che, anche a voler applicare il regime di cui all’art. 429, comma 3, cod. proc. civ. relativo ai crediti di lavoro, la mancanza di una statuizione espressa sugli accessori non può ritenersi assorbita nel giudicato, poiché il riconoscimento di interessi non compresi nell’oggetto della condanna richiederebbe un’integrazione del giudicato mediante l’esercizio di un potere cognitorio precluso al giudice amministrativo.
Il TAR ha quindi dichiarato l’inottemperanza, ordinando all’amministrazione di dare esecuzione alla pronuncia nel termine di sessanta giorni, e ha nominato fin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, per il caso di perdurante inerzia, con facoltà di delega e con l’indicazione delle modalità operative per assicurare l’esecuzione anche in caso di incapienza di fondi. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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