Necessaria istruttoria sulla cubatura e sul rilascio di PdC (TAR Puglia n. 309 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., il giudice amministrativo, ove la documentazione in atti non sia sufficiente a valutare la fondatezza del ricorso, può disporre un approfondimento istruttorio, ordinando all’amministrazione di depositare una dettagliata relazione e i relativi allegati. L’accertamento richiesto deve essere finalizzato a verificare se la cubatura riferibile al lotto di intervento risulti in tutto o in parte già utilizzata per il rilascio di altri permessi di costruire, anche in favore dei danti causa dell’odierna ricorrente. In tali casi, il giudice sospende la decisione sulla domanda di sospensione e rinvia il prosieguo del giudizio cautelare a una successiva camera di consiglio.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il diniego di permesso di costruire adottato dal Comune di Otranto, relativo alla ristrutturazione di un rudere con destinazione a deposito agricolo, sito in località Murrune e distinto in catasto al foglio 33, particelle 344 e 345. Il provvedimento negativo faceva seguito alla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e richiamava, integralmente, i contenuti di un precedente diniego riferito a una più risalente istanza della stessa parte.
Avverso tali atti la ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Puglia, Lecce, Sezione Prima, chiedendo l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei provvedimenti impugnati. L’amministrazione non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Alla camera di consiglio, il Collegio ha ritenuto di non poter decidere sulla domanda cautelare senza prima acquisire ulteriori elementi istruttori. In particolare, è stato ravvisato un profilo di possibile assorbimento della cubatura del lotto di intervento in favore di altri soggetti, circostanza decisiva ai fini della valutazione della fondatezza del ricorso.
Il Tribunale ha pertanto ordinato all’amministrazione comunale di depositare una dettagliata relazione del Responsabile dell’UTC, dalla quale si evinca l’esatta consistenza della cubatura rappresentata nell’istanza e se questa sia stata, in tutto o in parte, già utilizzata per il rilascio di titoli edilizi relativi ad altri interventi presentati dai dante causa della ricorrente.
Con il medesimo provvedimento, è stata disposta l’acquisizione di copia autentica delle istanze edilizie e dei titoli rilasciati a favore dei predetti soggetti, al fine di ricostruire compiutamente l’uso della capacità edificatoria del fondo e di accertare se il diniego impugnato sia o meno legittimo.
Il Collegio ha quindi disposto il rinvio del prosieguo del giudizio cautelare a una successiva camera di consiglio, fissata per il 14 ottobre 2026, concedendo all’amministrazione un termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per l’adempimento istruttorio.
Nota della Redazione
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