Sospensione cautelare della chiusura di rivendita speciale: si tutela il pregiudizio in attesa del merito (TAR Puglia n. 311 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di incidente cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., il Tribunale Amministrativo Regionale può accogliere l’istanza di sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo, come un atto di chiusura di una rivendita speciale di generi di monopolio, qualora, nell’ambito di un compiuto bilanciamento degli interessi coinvolti, appaia opportuno mantenere re adhuc integra la situazione giuridica controversa fino alla decisione di merito. La natura del pregiudizio dedotto non deve essere necessariamente dettagliata nel provvedimento cautelare, potendo la sospensione essere motivata dall’esigenza di prevenire un danno non altrimenti rimediabile in attesa della definizione del giudizio di merito.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di una Rivendita Speciale con annessa Ricevitoria Lotto ubicata all’interno di un impianto di distribuzione carburanti, impugnava l’atto esecutivo con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ne aveva disposto la chiusura con decorrenza dal trentunesimo giorno dalla notifica. L’atto, emesso dopo le operazioni della Guardia di Finanza, determinava di fatto la cessazione dell’attività commerciale alla ricorrente.

La ricorrente, lamentando l’illegittimità del provvedimento, chiedeva l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, deducendo la natura del pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla chiusura forzata. L’Amministrazione si costituiva in giudizio per resistere all’istanza cautelare.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, Lecce, Sezione Terza, esaminata l’istanza incidentale, ha ritenuto di accoglierla sulla base di una valutazione prognostica del fumus e del periculum. La Corte ha evidenziato come, in considerazione della natura del pregiudizio dedotto, fosse necessario compiere un bilanciamento tra l’interesse pubblico alla chiusura dell’esercizio e l’interesse privato alla prosecuzione dell’attività.

Il Collegio ha giudicato opportuno mantenere re adhuc integra la situazione giuridica fino alla decisione di merito, al fine di evitare che l’eventuale annullamento del provvedimento potesse risultare vanificato dagli effetti irreversibili della chiusura. La sospensione è stata quindi disposta d’ufficio nei sensi precisati in motivazione, senza che rilevasse la necessità di specificare in modo analitico i profili di danno, essendo prevalente l’esigenza di assicurare la provvisoria conservazione dell’oggetto del giudizio.

Conseguentemente, il Tribunale ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso, disponendo la compensazione delle spese della presente fase cautelare. Ha inoltre disposto l’esecuzione dell’ordinanza da parte dell’Amministrazione e la comunicazione alle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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