Sospensione dell’ordinanza di demolizione e salvaguardia dello stato di fatto (TAR Puglia n. 307 del 10.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione cautelare dell’efficacia di un’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, disposta in sede di giurisdizione generale di legittimità, non determina un effetto analogo e sostitutivo rispetto al rilascio dei titoli necessari per lo svolgimento dell’attività commerciale, né implica alcun accertamento interinale sulla legittimità dell’attività stessa. La misura cautelare, pertanto, lascia impregiudicata la possibilità per l’amministrazione di intervenire in via inibitoria o con gli altri poteri previsti dalla legge, qualora ravvisi l’esercizio di attività non compatibili con la destinazione urbanistica dell’area o con i titoli edilizi nella disponibilità del ricorrente. L’accoglimento dell’istanza cautelare può essere limitato al solo dispositivo di rimozione delle opere, con conseguente salvaguardia dello stato di fatto esistente nelle more della decisione collegiale di merito.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di uno stabilimento balneare, ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Brindisi ha disposto la demolizione e la rimozione di numerosi manufatti e beni, ubicati in parte su un terreno di proprietà privata e in parte su un’area demaniale, nonché il ripristino dello stato dei luoghi. Il provvedimento è stato adottato sia per la presunta assenza o difformità dei titoli abilitativi, sia per l’incompatibilità dell’attività commerciale svolta con la destinazione urbanistica del terreno di proprietà privata. La società ha proposto ricorso, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza e, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia, unitamente agli atti presupposti e alle relazioni tecniche richiamate nel provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha rilevato che le censure proposte dalla società necessitano di un adeguato approfondimento in sede collegiale, considerata la molteplicità e la natura eterogenea delle opere oggetto dell’ordine di rimozione. Ha altresì riconosciuto la sussistenza del requisito del periculum in mora, atteso che il provvedimento impugnato ha natura demolitoria e concerne anche opere di non immediata e facile amovibilità.

Nel valutare la domanda cautelare, il Collegio ha precisato che l’azione proposta ha natura impugnatoria-caducatoria, volta all’annullamento dell’ordinanza demolitoria. Di conseguenza, la sospensione cautelare di quest’ultima non può produrre un effetto analogo e sostitutivo rispetto al rilascio dei titoli necessari per lo svolgimento dell’attività commerciale, né comporta un accertamento interinale sulla legittimità dell’attività stessa. La misura richiesta ha, pertanto, un effetto meramente conservativo dello stato di fatto.

Il TAR ha quindi ritenuto di accogliere l’istanza cautelare nei sensi e nei limiti della salvaguardia dello stato di fatto, sospendendo l’efficacia del provvedimento limitatamente al dispositivo di rimozione delle opere e dei beni presenti nell’area. Ha, tuttavia, espressamente escluso che tale sospensione possa essere interpretata come implicita autorizzazione o accertamento della legittimità dello svolgimento nell’area di attività non autorizzate o incompatibili con la sua destinazione, restando impregiudicata la facoltà dell’amministrazione di intervenire in via inibitoria. Il Collegio ha infine fissato l’udienza pubblica di trattazione del merito del ricorso, compensando le spese della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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