Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla Carta del docente (TAR Puglia n. 841 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma secondo, lett. c), c.p.a., per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, ed è limitato alla stretta esecuzione del giudicato di cui si domanda l’attuazione. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la pubblica amministrazione, cui l’ordine è rivolto, nonché per i suoi rappresentanti e funzionari. L’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996. La fissazione delle astreintes ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. richiede un uso prudente, essendo manifestamente iniqua quando comporti un esborso di pubblico denaro a fronte di una plurima attività satisfattoria già prevista.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro la declaratoria del diritto all’attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni 2021/2022 e 2022/2023. Nonostante la sentenza fosse passata in giudicato e fosse stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito munita di formula esecutiva, l’Amministrazione non aveva provveduto a dare esecuzione al dictum giudiziale.

La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, Lecce, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento e la fissazione della somma di denaro dovuta per ogni violazione o ritardo, ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato la fondatezza del ricorso, inquadrando la pretesa nell’ambito dell’art. 112, comma secondo, lett. c), c.p.a., che consente il giudizio di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Ha precisato che tale giudizio è limitato alla stretta esecuzione del giudicato, esulando dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda correlata, e che l’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la pubblica amministrazione.

Il TAR ha verificato la regolarità in rito del ricorso, riscontrando l’osservanza del dimezzamento dei termini per il deposito ex art. 87, terzo comma, c.p.a. e del disposto dell’art. 114, secondo comma, c.p.a., attesa la comprovata valenza di cosa giudicata della sentenza, risultante dall’apposita certificazione del Tribunale di Lecce del 31.07.2025. Ha altresì accertato che, essendo stata la sentenza notificata munita di formula esecutiva in data 25.07.2025, risultavano osservati i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che impone il decorso del termine di centoventi giorni prima dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

Il Ministero, costituitosi, non ha contestato l’inadempimento all’obbligo di cui alla statuizione giudiziale. Il Collegio ha pertanto condannato l’Amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza n. 159/2025 entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza, fatti salvi eventuali pagamenti intervenuti nelle more. Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, ha nominato fin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici (DGOSV) del MIM, con facoltà di delega, che avrebbe provveduto entro i successivi sessanta giorni, senza diritto a compenso trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.

Il TAR ha invece respinto la domanda di fissazione delle astreintes ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola manifestamente iniqua, richiamando il proprio precedente di cui alla sentenza n. 204/2016, secondo cui il legislatore auspica un uso prudente dell’istituto, anche perché nel processo amministrativo comporta di regola un esborso di pubblico denaro. Le spese di lite sono state poste a carico della soccombente Amministrazione e liquidate in complessivi € 500,00, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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