Iscrizione elenco prefettizio controlli pubblici esercizi e inaffidabilità discrezionale (TAR Puglia n. 844 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’atto di iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo costituisce un’autorizzazione di polizia rimessa alla valutazione discrezionale dell’Autorità di pubblica sicurezza. In tale sede l’Amministrazione deve impedire che l’esercizio di tali funzioni da parte di privati rappresenti un pericolo per la pubblica incolumità. È legittimo il diniego di iscrizione fondato su elementi sintomatici dell’inaffidabilità del richiedente, quali il divieto di detenzione di armi e la pendenza di un’informativa di reato per associazione a delinquere di stampo mafioso, ancorché risalenti. Il mancato riscontro alla richiesta di chiarimenti ex art. 10-bis legge n. 241/1990 legittima l’Amministrazione ad adottare il provvedimento negativo.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il decreto con cui il Prefetto di Taranto aveva negato la sua iscrizione all’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo di cui al D.M. 6 ottobre 2009. L’Amministrazione fondava il diniego su pregresse segnalazioni di polizia del 2006, relative al sequestro dell’autovettura dell’istante e a un divieto di detenzione di armi, disposto all’esito di un’informativa di reato per associazione a delinquere di stampo mafioso.

Il ricorrente contestava il provvedimento deducendo violazione degli artt. 11 e 138 del R.D. n. 773/1931, nonché difetto di istruttoria e di motivazione. Nel corso del giudizio, all’esito degli incombenti istruttori disposti dal Tribunale, la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 27 maggio 2026.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha preliminarmente inquadrato l’iscrizione all’elenco di cui al D.M. 6 ottobre 2009 nell’ambito delle autorizzazioni di polizia, richiamando la giurisprudenza consolidata in materia. Tale qualificazione comporta l’esercizio di un potere discrezionale da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, volto a verificare preventivamente che l’attività di controllo e vigilanza in pubblici esercizi non sia svolta da soggetti che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità.

Il Collegio ha quindi ritenuto immune da vizi l’operato della Prefettura, che aveva formulato un giudizio di inaffidabilità del richiedente valorizzando il divieto di detenzione di armi e le segnalazioni per reati di criminalità organizzata. La valutazione è stata giudicata ragionevole, non essendo emersi elementi di segno contrario nel corso dell’istruttoria procedimentale.

Il Tribunale ha poi evidenziato che il ricorrente non aveva fornito alcun riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata dalla Prefettura ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, rimasta inevasa. Tale inerzia ha legittimamente impedito all’Amministrazione di assumere una determinazione differente, non potendo le circostanze addotte per la prima volta in giudizio supplire al mancato apporto collaborativo nella fase procedimentale.

Infine, la circostanza dell’intervenuto proscioglimento per prescrizione nel procedimento penale avviato nel 2006 è stata ritenuta irrilevante, non essendo stata dimostrata l’infondatezza delle accuse, con la conseguenza che non è stata inficiata l’attendibilità delle valutazioni operate dalla Prefettura e che il ricorso è stato respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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