Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse per rinuncia implicita alla pretesa (TAR Puglia n. 826 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso giurisdizionale amministrativo quando la parte ricorrente dichiari espressamente, in corso di causa, che è venuto meno l’interesse alla decisione delle relative domande. La dichiarazione di cessazione dell’interesse alla decisione, resa dalla parte alla luce della sopravvenienza di fatti che hanno determinato il venir meno dell’utilità concreta della pronuncia, costituisce presupposto processuale in base al quale il giudice adito è tenuto a dichiarare l’improcedibilità del ricorso, senza poter esaminare nel merito le censure proposte. La natura formale della decisione processuale giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, senza che possa trovare applicazione il principio di soccombenza.

Il Fatto

La società ricorrente, gestore di un impianto di selezione e biostabilizzazione dei rifiuti nel Comune di Poggiardo, aveva impugnato dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, il decreto n. 85 del 16.3.2021 con cui l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti aveva determinato la tariffa di conferimento presso il predetto impianto a carico dei comuni conferitori, con decorrenza dal 1.1.2021. Con successivi motivi aggiunti, la società aveva esteso l’impugnazione al decreto n. 170 dell’8 giugno 2021, che aveva rettificato la tariffa di conferimento. L’Agenzia territoriale si era costituita in giudizio per resistere al ricorso, mentre il Comune di Botrugno, pure intimato, non si era costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, con atto depositato in data 30.4.2026, la società ricorrente aveva dichiarato che era venuto meno l’interesse alla decisione della causa. Tale dichiarazione, intervenuta prima dell’udienza di discussione, ha assunto rilievo dirimente ai fini della definizione del giudizio. Il TAR ha quindi ritenuto che, a fronte dell’espressa manifestazione di volontà della parte di non perseguire più alcuna utilità dalla pronuncia, non restasse altra alternativa processuale se non dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse all’accoglimento delle domande proposte.

La pronuncia si fonda sul principio, pacifico in giurisprudenza amministrativa, secondo cui l’interesse alla decisione deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso ma anche in ogni fase successiva del giudizio, fino alla sua definizione. Il venir meno di tale interesse, dichiarato espressamente dalla parte interessata, comporta l’impossibilità per il giudice di pronunciarsi sul merito delle censure, atteso che esse risultano prive di qualsiasi utilità concreta per il ricorrente.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ha evidenziato la natura formale della decisione adottata, non essendosi entrati nel merito della controversia. Tale circostanza ha indotto il giudice a disporre la compensazione delle spese tra le parti costituite, in deroga al criterio generale della soccombenza. La sentenza è stata infine dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa, secondo la previsione dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *