Sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte: improcedibilità del ricorso (TAR Puglia n. 824 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce onere della parte ricorrente mantenere vivo l’interesse alla decisione nel corso del giudizio. La dichiarazione della parte circa il venir meno dell’interesse alla trattazione della causa — resa anche senza il previo accordo della controparte — costituisce presupposto processuale idoneo a radicare la pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. La natura formale della decisione, che prescinde dall’esame del merito, giustifica la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di diritti di superficie su beni ricadenti nel demanio comunale e di una concessione demaniale per l’esercizio di attività balneare e di gestione di un bosco didattico, impugnava dinanzi al TAR Puglia, Lecce, la deliberazione con cui il Comune aveva approvato il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, nella parte in cui incideva sulle proprie posizioni soggettive. Il ricorso, integrato da successivi motivi aggiunti, si estendeva a una serie di atti consequenziali, tra cui la diffida ad esercitare l’attività stagionale, il verbale di riconsegna degli immobili e le determinazioni dirigenziali di approvazione di progetti esecutivi riguardanti i boschi di proprietà comunale.
Nel corso del giudizio, la società ricorrente — con atto depositato in data 25.03.2026 — dichiarava espressamente che era venuto meno l’interesse alla decisione della causa. Il Comune di Ugento si era costituito in giudizio per resistere alle domande avversarie.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che, a seguito della dichiarazione della ricorrente, la controversia era priva dell’oggetto sostanziale su cui il giudice dovesse pronunciarsi. L’accertamento della sopravvenuta carenza di interesse deve essere effettuato d’ufficio dal giudice, ma trova nella dichiarazione della parte un elemento decisivo e dirimente, in quanto manifesta l’assenza dell’utilità concreta che la pronuncia di merito potrebbe ancora offrire.
La pronuncia di improcedibilità consegue alla verifica che, nel momento della decisione, manca l’interesse all’accoglimento della domanda, il quale deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso ma anche in ogni successiva fase del giudizio. La dichiarazione unilaterale della parte ricorrente costituisce pertanto una circostanza idonea a determinare l’estinzione dell’interesse processuale, rendendo superfluo l’esame delle censure svolte nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti.
Trattandosi di una decisione di natura formale, che non implica alcuna valutazione nel merito delle questioni sollevate dalle parti, il Tribunale ha ritenuto sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, in applicazione del principio per cui la soccombenza virtuale non può essere desunta da una pronuncia che non definisce il merito della controversia.
La declaratoria di improcedibilità è stata pertanto pronunciata con compensazione delle spese, con la conseguente perdita di efficacia di ogni atto processuale successivo connesso alla prosecuzione del giudizio.
Nota della Redazione
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