L’ordine di demolizione è vincolato e non richiede motivazione rafforzata (TAR Puglia n. 822 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di repressione degli abusi edilizi, l’ordine di demolizione delle opere realizzate in assenza di permesso di costruire costituisce una conseguenza automatica e vincolata dell’illecito, senza che residui in capo al Comune alcun margine di discrezionalità sulla misura da applicare. La natura rigorosamente vincolata dell’attività sanzionatoria esclude la necessità della previa comunicazione di avvio del procedimento, atteso che la partecipazione del privato non potrebbe comunque determinare un esito diverso. L’abusività dell’opera, quale illecito permanente, non è suscettibile di consolidamento per effetto del decorso del tempo, con la conseguenza che l’ordine di demolizione non richiede una motivazione rafforzata e non impone una specifica valutazione dell’interesse pubblico. Il cambio di destinazione d’uso di un locale seminterrato da garage a vano abitabile, comportando incremento della superficie e della volumetria residenziale e aggravio del carico urbanistico, necessita del permesso di costruire.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva ordinato la demolizione di un fabbricato, contestando la natura abusiva di talune porzioni immobiliari. Il provvedimento concerneva un piano rialzato e un primo piano realizzati in assenza del permesso di costruire, nonché un piano seminterrato adibito a tavernetta, in violazione della destinazione a garage prevista dalla concessione in sanatoria originaria.

Il ricorrente deduceva l’esistenza di un affidamento consolidato per il decorso del tempo dalla ultimazione delle opere, la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento e, limitatamente al locale seminterrato, l’irrilevanza urbanistica del cambio di destinazione d’uso, trattandosi di mera diversa utilizzazione di un singolo vano.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso valorizzando la natura vincolata dell’attività di repressione degli abusi edilizi. Per le opere realizzate in assenza del titolo abilitativo, la sanzione demolitoria di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 opera quale conseguenza automatica dell’illecito, senza che l’Amministrazione possa valutare soluzioni alternative o operare comparazioni con gli interessi privati.

Sotto il profilo procedimentale, la natura rigorosamente vincolata del potere repressivo esclude la necessità della comunicazione di avvio del procedimento, poiché l’esito del procedimento stesso non potrebbe essere influenzato dall’eventuale partecipazione del privato. Sul piano motivazionale, il carattere permanente dell’abuso edilizio impedisce la configurabilità di un affidamento giuridicamente tutelabile alla conservazione dell’opera, sicché l’ordine di demolizione, anche se adottato a notevole distanza di tempo dalla realizzazione, non esige una motivazione rafforzata né una specifica dimostrazione dell’interesse pubblico alla rimozione, che è in re ipsa.

Quanto al piano seminterrato, la trasformazione del garage in vano adibito a residenza non è urbanisticamente irrilevante. Diversamente dall’ipotesi in cui il locale accessorio venga adibito a magazzino o deposito senza permanenza di persone, la destinazione abitativa determina un ampliamento della superficie residenziale e della volumetria autorizzate, con conseguente aggravio del carico urbanistico. Ne deriva la necessità del permesso di costruire e la legittimità della sanzione demolitoria anche per questa porzione immobiliare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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