Il decreto di archiviazione prima del provvedimento fa venir meno il presupposto del D.Ac.Ur. (TAR Puglia n. 820 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico trattenimento, di cui all’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017, convertito con modificazioni dalla l. n. 48/2017, richiede quale presupposto necessario e sufficiente la sussistenza di una denuncia, negli ultimi tre anni, per i reati ivi contemplati, nonché la valutazione che dalla condotta contestata possa derivare un pericolo per la sicurezza. La denuncia cessata di avere rilevanza quando, prima dell’adozione del provvedimento, l’autorità giudiziaria abbia pronunciato il decreto di archiviazione con la formula “il fatto non sussiste” ovvero “l’indagato non lo ha commesso”. In tale evenienza, la mancanza del presupposto della denuncia determina l’illegittimità del provvedimento, senza che possa farsi valere l’autonomia del procedimento amministrativo di prevenzione rispetto a quello penale, atteso che l’archiviazione esclude il coinvolgimento fattuale del destinatario nella vicenda contestata.
Il Fatto
Nella notte tra il 26 e il 27 gennaio 2025, il ricorrente si trovava a discorrere con altre persone nei pressi di una piazza, quando la Questura avviava nei suoi confronti un procedimento per l’irrogazione del divieto di accesso ai pubblici esercizi (c.d. D.Ac.Ur. o D.A.P.E.), ai sensi dell’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017. Il provvedimento, adottato il 28 maggio 2025, si fondava sulla denuncia per una rissa commessa in luogo pubblico, con durata di due anni nella fascia oraria serale e notturna.
Tuttavia, già il 17 aprile 2025, il GIP presso il Tribunale di Lecce aveva disposto l’archiviazione del procedimento penale con la formula “il fatto non sussiste”, su conforme richiesta della Procura, rilevando che i filmati delle videocamere di sicurezza non consentivano di individuare i presenti alla vicenda, né di configurare schieramenti contrapposti animati dalla volontà di ledersi reciprocamente. Il ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo la carenza del presupposto normativo, e il TAR, in sede cautelare, ne aveva già sospeso l’efficacia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, confermando integralmente la motivazione dell’ordinanza cautelare e chiarendo la portata del presupposto richiesto dall’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017. La norma subordina l’adozione della misura alla presenza di una denuncia per i reati ivi elencati e alla valutazione che dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza. Tali elementi devono sussistere entrambi al momento dell’adozione del provvedimento.
La questione centrale riguardava il valore da attribuire alla denuncia quando, nelle more del procedimento amministrativo, interviene l’archiviazione del procedimento penale. Il TAR ha ritenuto che una interpretazione costituzionalmente orientata della norma imponga di escludere che la denuncia possa costituire valido presupposto quando sia stata vagliata e superata dall’autorità giudiziaria. L’archiviazione con formula “il fatto non sussiste” priva la denuncia di ogni consistenza, facendo venir meno il presupposto stesso dell’adozione della misura.
Il Collegio ha inoltre escluso che, nella specie, potesse trovare applicazione il principio di autonomia del procedimento amministrativo di prevenzione rispetto a quello penale. Tale autonomia presuppone che la condotta contestata risulti comunque riferibile al soggetto, mentre l’archiviazione intervenuta prima del provvedimento esclude ogni coinvolgimento fattuale del ricorrente negli episodi. In assenza del primo presupposto normativo, il provvedimento è stato annullato, assorbita ogni altra censura, con condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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