Dottorato PNRR e impiego pubblico: no ad aspettativa obbligatoria e decadenza illegittima (TAR Campania n. 8568 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico ammesso a un corso di dottorato di ricerca non è tenuto a chiedere il collocamento in aspettativa o il congedo straordinario per motivi di studio, configurando l’art. 2, legge n. 476/1984 e l’art. 12, comma 5, del D.M. di accreditamento una mera facoltà condizionata alle esigenze dell’amministrazione, non un obbligo. La borsa di studio del dottorato non è indissolubilmente legata al percorso formativo: la sua rinuncia è espressamente ammessa dal citato art. 2, né una preclusione è ricavabile, per i dottorati PNRR, dalla normativa primaria. È pertanto illegittimo, per difetto di motivazione e travisamento dei presupposti, il provvedimento che dichiari la decadenza dal corso e pretenda la restituzione dei ratei percepiti sul presupposto della non cumulabilità tra stipendio e borsa e dell’obbligatorietà dell’aspettativa.
Il Fatto
La ricorrente, vincitrice di un posto con borsa di studio PNRR per un corso di dottorato bandito dall’Ateneo, ha ottenuto la sospensione del percorso per parte del secondo anno. Scaduto il termine, ha manifestato la volontà di proseguire il dottorato unitamente al rapporto di lavoro a tempo determinato frattanto instaurato con un’amministrazione statale. Il Collegio dei Docenti, con proprio verbale, ne ha autorizzato la prosecuzione, riconoscendo la coerenza dell’attività lavorativa con i profili di ricerca. L’Ufficio Dottorati ha invece contestato l’incompatibilità tra impiego e dottorato, avviando il procedimento di decadenza, conclusosi con il decreto rettorale che ha dichiarato la decadenza dal corso e ha intimato la restituzione dei ratei di borsa del secondo anno, non coperti dalla sospensione.
Impugnato il provvedimento con plurimi motivi, la ricorrente ha dedotto l’incompetenza dell’Ufficio a fronte della competenza del Collegio dei Docenti, l’illegittimità della decadenza per incompatibilità in astratto e l’infondatezza della pretesa restitutoria. L’Ateneo si è costituito, sostenendo la specificità dei dottorati finanziati con fondi PNRR e la necessità dell’aspettativa anche per il dipendente a tempo determinato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende anzitutto il vizio di incompetenza. La decadenza non discende da una valutazione sull’estraneità delle competenze acquisite con l’impiego rispetto all’ambito formativo del dottorato — profilo che, in astratto, ricadrebbe nella competenza del Collegio dei Docenti — ma si fonda, più a monte, sull’asserita impossibilità di cumulare impiego pubblico e dottorato e sull’irrinunciabilità della borsa. Su tali presupposti non si configura alcuna invasione della sfera del Collegio.
Il nucleo del ragionamento investe la ritenuta obbligatorietà del collocamento in aspettativa. Il Collegio osserva che, pur rappresentando l’aspettativa o il congedo un’eventualità fisiologica e normata, essa non si impone come soluzione vincolata. L’art. 2, legge n. 476/1984 e l’art. 12, comma 5, del D.M. di accreditamento configurano un diritto condizionato alla compatibilità con le esigenze dell’amministrazione, ma non un correlativo obbligo di richiederla, specie dove siano praticabili soluzioni alternative. Inconferente appare il richiamo all’art. 60 del d.P.R. n. 3/1957 e all’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, riguardanti il cumulo di impieghi e non l’attività di dottorato, che non integra pubblico impiego.
Quanto alla borsa di studio, il Collegio rileva che l’indissolubilità tra borsa e dottorato non trova alcuna formalizzazione in normativa primaria. L’art. 2 della legge n. 476/1984 ammette espressamente la rinuncia alla borsa, conservando il pubblico dipendente il trattamento economico. Nessuna norma speciale di pari rango esclude la rinuncia per i dottorati PNRR: la preclusione trova riconoscimento soltanto negli atti di accettazione e nei disciplinari sottoscritti dai dottorandi. Né rilevano le paventate ricadute sull’accreditamento, solo ipotizzate e non comprovate.
Il Collegio sottolinea come la stessa autorizzazione del Collegio dei Docenti, resa ai sensi dell’art. 20, comma 3, del Regolamento di Ateneo, valorizzasse la coerenza tematica dell’attività con i profili di ricerca e il limitato impatto orario. Nella specie, l’impiego non risultava documentato come comunicato all’amministrazione di appartenenza, ma ciò non vale a fondare l’obbligatorietà dell’aspettativa. In conclusione, l’atto di decadenza è illegittimo per le ragioni esposte e, a cascata, la pretesa creditoria dell’Ateneo, fondata su quel provvedimento, non è riconoscibile. Il ricorso è accolto, con annullamento dell’atto impugnato e compensazione delle spese in ragione della complessità e novità delle questioni.
Nota della Redazione
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