Studenti-atleti: il PFP non esonera dalle verifiche né garantisce la promozione (TAR Lombardia n. 4032 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Piano Formativo Personalizzato previsto per gli studenti-atleti di alto livello non comporta l’esonero dalle verifiche, dal raggiungimento degli obiettivi disciplinari minimi, né tantomeno un’automatica incidenza positiva sull’esito conclusivo dello scrutinio finale, il quale resta legittimamente rimesso alla valutazione collegiale del Consiglio di Classe. Le valutazioni del Consiglio di classe in sede di scrutinio finale sono espressione di discrezionalità tecnica non censurabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti del difetto di motivazione, della carenza d’istruttoria e dell’illogicità manifesta. La programmazione delle verifiche deve avvenire con tempistiche congrue e previa comunicazione con la famiglia dello studente, ma la sovrapposizione di prove, se programmata, concordata e finalizzata al recupero, non costituisce di per sé un’indebita violazione del Piano.
Il Fatto
Nell’anno scolastico 2025/2026 uno studente, atleta di alto livello, ha frequentato una classe di un Istituto statale aderente al “Progetto didattico” per studenti-atleti, con un Piano Formativo Personalizzato volto a conciliare il percorso scolastico con quello agonistico. Al termine del secondo quadrimestre, il Consiglio di Classe non lo ha ammesso alla classe successiva, ravvisando insufficienze in quattro materie. I genitori, dopo il rigetto dell’istanza di autotutela da parte del Dirigente Scolastico, hanno impugnato i provvedimenti, deducendo la violazione del PFP e dei criteri valutativi.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo i motivi manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, il Collegio ha riconosciuto che l’adesione al progetto di cui al D.M. 279 del 2018 mira a superare le criticità degli studenti impegnati in attività agonistica, ma ha escluso che nel caso di specie si fossero verificate violazioni della programmazione. Le sovrapposizioni di verifiche, ancorché pacifiche, risultavano sempre programmate, previamente concordate con lo studente e spesso finalizzate al recupero di prove insufficienti, come emerso dalle relazioni dei docenti e dai registri elettronici. Lo studente aveva anzi accettato le sovrapposizioni, pur avendo la possibilità di scegliere date alternative.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha richiamato il principio per cui le valutazioni del Consiglio di classe in sede di scrutinio finale costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per difetto di motivazione, carenza d’istruttoria o illogicità manifesta. Il giudizio di non ammissione è stato ritenuto frutto di una valutazione complessiva del percorso dello studente, non viziata da profili di irragionevolezza.
Il TAR ha infine chiarito che gli indubbi progressi in alcune materie non facevano venir meno il quadro di “fragilità diffuse” in altre, tale da impedire il raggiungimento degli obiettivi essenziali di apprendimento. L’adesione al PFP non configura un esonero dagli obblighi scolastici né una garanzia di esito positivo dello scrutinio finale.
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Nota della Redazione
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