Rinuncia al ricorso e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Puglia n. 814 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di rinuncia al ricorso che difetti dei presupposti rituali della notificazione e dell’accettazione prescritti dall’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a. deve essere qualificato, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, come declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Puglia, Sezione Terza di Lecce, il decreto prefettizio del 05.11.2024 con cui gli era stato vietato, ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. n. 773/1931, di detenere armi, munizioni e materie esplodenti. L’Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso. In prossimità dell’udienza di discussione, la parte ricorrente ha depositato un atto con cui ha dichiarato di rinunciare al ricorso introduttivo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato la conformità dell’atto di rinuncia ai requisiti stabiliti dall’ordinamento processuale amministrativo. L’art. 84 c.p.a. richiede, per la valida manifestazione della volontà abdicativa, che la rinuncia sia notificata alle controparti e da queste accettata, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 3 della medesima disposizione.
Nel caso di specie, l’atto depositato dalla parte ricorrente non risultava assistito dalle predette formalità. Il Collegio ha pertanto ritenuto di non poter dare corso alla rinuncia nei termini richiesti, dovendo invece qualificare l’atto come declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi del comma 4 dell’art. 84 c.p.a.
A sostegno di tale qualificazione, il Tribunale ha richiamato i precedenti di TAR Lazio, Roma, Sez. I, 04.06.2025, n. 10810 e di Cons. di Stato, Sez. IV, 16.05.2024, n. 4350, che uniformemente riconducono l’ipotesi in esame all’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
In applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., il ricorso è stato conseguentemente dichiarato improcedibile. La natura della decisione ha infine giustificato la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
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