Reiterazione dell’ordine istruttorio e rilievi per l’inottemperanza dell’Amministrazione (TAR Puglia, Lecce, n. 812 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, l’ordine istruttorio rivolto alla Pubblica Amministrazione che non si sia costituita in giudizio può essere reiterato dal giudice, il quale assegna un nuovo termine per l’adempimento. La persistente inottemperanza all’ordine non solo legittima il giudice a desumere argomenti di prova dal comportamento processuale della parte, ma può assumere rilievo per il possibile danno erariale e per profili penali, ove la condotta dell’Amministrazione configuri gli estremi di fattispecie perseguibili dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.

Il Fatto

Un gruppo di privati ha impugnato dinanzi al TAR per la Puglia, Sezione di Lecce, la deliberazione di giunta con cui il Comune di Porto Cesareo ha approvato il piano di razionalizzazione dei parcheggi siti sul territorio comunale. Il Comune non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza collegiale del 14 maggio 2025, il Tribunale aveva già disposto a carico dell’Amministrazione un ordine istruttorio, intimandole di depositare una documentata e dettagliata relazione sui fatti di causa entro sessanta giorni. I ricorrenti hanno provveduto a notificare l’ordinanza al corretto indirizzo PEC dell’ente, ma l’Amministrazione è rimasta inadempiente.

La Motivazione della Corte

Il TAR rileva che, nonostante la notifica dell’ordinanza istruttoria all’indirizzo PEC risultante dai registri di giustizia, il Comune non ha ottemperato all’ordine impartito. Il collegio ritiene pertanto di dover reiterare l’incombente istruttorio, assegnando un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione o notificazione della nuova ordinanza.

Nel prospettare le conseguenze di un’eventuale persistente inottemperanza, il Tribunale richiama l’art. 64, comma 4, cod. proc. amm., in base al quale il giudice può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo. La condotta gravemente inadempiente dell’Amministrazione potrebbe quindi essere valutata come elemento indiziario a suo sfavore nell’accertamento dei fatti di causa.

L’ordinanza segnala inoltre il possibile rilievo della condotta ai fini del danno erariale, richiamando un precedente della Corte dei Conti, e non esclude profili di natura penale nelle forme che l’autorità giudiziaria ordinaria dovesse configurare. La prospettazione di tali conseguenze evidenzia la particolare gravità attribuita dal giudice all’inottemperanza dell’Amministrazione intimata.

Alla luce della necessità di acquisire gli elementi istruttori richiesti, il collegio dispone il rinvio della causa all’udienza pubblica del 22 marzo 2027.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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