L’ordine di demolizione è atto dovuto e non richiede la previa indicazione del vincolo paesaggistico (TAR Puglia n. 804 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere edilizie realizzate in assenza di titolo abilitativo costituisce atto vincolato e dovuto, la cui legittimità trova fondamento esclusivo nell’accertamento dell’abusività dell’intervento. Ne consegue che l’omessa indicazione del vincolo paesaggistico gravante sull’area, della classificazione P.P.T.R. o delle misure di salvaguardia non assume rilievo invalidante, trattandosi di elementi afferenti alla conformità urbanistico-paesaggistica e non ai presupposti dell’ingiunzione. Parimenti, la mancata esatta identificazione dell’area di sedime soggetta ad acquisizione gratuita non inficia la legittimità dell’ordine demolitorio, potendo tale individuazione essere compiuta con atti successivi di natura meramente dichiarativa e ricognitiva. Il manufatto accessorio posto a servizio di un’opera abusiva non è qualificabile come pertinenza urbanistica, ma integra intervento di nuova costruzione, assoggettato al permesso di costruire ai sensi degli artt. 3 e 10 del d.P.R. n. 380/2001.

Il Fatto

Un proprietario di un terreno agricolo in zona E1 impugnava l’ordinanza con cui il Comune gli aveva ingiunto la demolizione di un manufatto allo stato rustico, unitamente a opere accessorie e movimenti di terra, realizzati senza titolo abilitativo. Il ricorrente deduceva, tra l’altro, la genericità del riferimento ai vincoli paesaggistici e l’erronea qualificazione delle opere minori come pertinenze, che avrebbero richiesto la sola S.C.I.A. e non la sanzione demolitoria. Il Comune non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il primo motivo, osservando che l’accertata realizzazione di un manufatto in muratura con copertura, corredato da predisposizioni impiantistiche, muro di contenimento e sbancamenti, integra intervento di nuova costruzione ex artt. 3 e 10 del d.P.R. n. 380/2001. L’ordine demolitorio trova quindi autonomo fondamento nella sola assenza del permesso di costruire, senza che rilevi il regime paesaggistico dell’area: sul punto è stato richiamato il principio per cui il provvedimento è atto dovuto, sufficientemente motivato con l’accertamento dell’abusività, e la mancata specificazione del P.P.T.R. non assume effetto invalidante.

Quanto alla qualificazione delle opere accessorie, la Corte ha escluso che il deposito, il muro di contenimento e la cisterna possano essere considerati pertinenze urbanistiche, essendo funzionalmente inseriti in un unitario intervento abusivo. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha precisato che il manufatto a servizio di un’opera abusiva non beneficia del regime pertinenziale, poiché la sua permanenza contrasterebbe con la demolizione dell’edificio principale, applicandosi la regola generale della nuova costruzione soggetta al titolo abilitativo.

Infine, il secondo motivo è stato respinto sulla base dell’orientamento per cui la mancata esatta individuazione dell’area da acquisire non vizia l’ingiunzione, potendo la delimitazione avvenire in sede successiva, con atto a valle di natura dichiarativa. Il ricorso è stato pertanto respinto, con nulla sulle spese per la mancata costituzione dell’intimato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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