Annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione e ricalcolo dell’anomalia: il TAR Puglia applica il “Metodo A” del D.lgs. n. 36/2023 (TAR Puglia n. 289 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di gare pubbliche rette dal D.lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici), la verifica dell’anomalia dell’offerta effettuata con il c.d. “Metodo A” di cui all’Allegato II.2 deve attenersi al dato letterale della norma, la quale richiede che le offerte “aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori”. Ne consegue che è illegittima la rettifica in autotutela della graduatoria che, ricalcolando la soglia di anomalia, applichi il criterio del c.d. “blocco unitario” delle offerte, in quanto tale criterio non è più compatibile con il dato normativo del nuovo Codice, dovendosi escludere ogni rilievo alla giurisprudenza formatasi sulla normativa previgente.

Il Fatto

La società ricorrente aveva ottenuto l’aggiudicazione di un appalto per lavori di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi in un Comune pugliese, a seguito di procedura con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 54, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023.

Con successiva determinazione, la Stazione appaltante aveva annullato d’ufficio l’aggiudicazione, rettificando i verbali di gara e la graduatoria, ricalcolando la soglia di anomalia (dal 29,93% al 29,84%) e individuando come miglior ribasso non anomalo quello di un diverso operatore economico, successivamente dichiarato aggiudicatario a seguito di sorteggio. La società ricorrente, dopo il rigetto delle osservazioni e dell’istanza di autotutela, impugnava gli atti dinanzi al TAR, chiedendo la sospensione cautelare.

La Motivazione del Tribunale

Il TAR Puglia, Sezione Terza di Lecce, ha accolto l’istanza cautelare ravvisando, ad un sommario esame, la fondatezza del ricorso.

Il Collegio ha rilevato la contraddizione esistente tra il criterio del c.d. “blocco unitario” seguito dall’Amministrazione in sede di rettifica in autotutela e il chiaro dato letterale dell’Allegato II.2 del D.lgs. n. 36/2023, il quale prescrive che le offerte con uguale valore di ribasso siano “prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori”.

Il Tribunale ha quindi escluso che possa trovare applicazione la giurisprudenza formatasi sulla normativa previgente, richiamata in calce al provvedimento impugnato, in quanto non più vigente e non compatibile con la nuova disciplina. In accoglimento dell’istanza, è stata disposta la sospensione degli effetti della determinazione di annullamento d’ufficio, con fissazione dell’udienza di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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